F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 33/C Riunione del 5 Giugno 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA POL. CAMERINO AVVERSO DECISIONI ASSUNTE; A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DELLA L.N.D., A CARICO DEL G.S. L’AQUILA CALCIO E DEL CALCIATORE SANCHEZ ALDO EDUARDO, PER VIOLAZIONE DELLE NORME VIGENTI SUL TESSERAMENTO DEI CALCIATORI (Delibera della Commissione Disciplinare presso la L.N.D. -Com. Uff. n. 184 dell’8.5.1998)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 33/C Riunione del 5 Giugno 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA POL. CAMERINO AVVERSO DECISIONI ASSUNTE; A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DELLA L.N.D., A CARICO DEL G.S. L'AQUILA CALCIO E DEL CALCIATORE SANCHEZ ALDO EDUARDO, PER VIOLAZIONE DELLE NORME VIGENTI SUL TESSERAMENTO DEI CALCIATORI (Delibera della Commissione Disciplinare presso la L.N.D. -Com. Uff. n. 184 dell'8.5.1998) II Presidente della Lega Nazionale Dilettanti, visto l'esposto inviatogli dalla Polisportiva Camerino in data 16.4.1998, in ordine alla presunta posizione irregolare del calciatore Sanchez Aldo Eduardo partecipante alla gara L'Aquila Calcio/Camerino del 5.4.1998 valevole per il Campionato Nazionale Dilettanti, con nota del 20.4.1998, disponeva il deferimento, davanti la Commissione Disciplinare presso la Lega medesima, ai sensi dall'art. 19 comma 2 C.G.S., del G.S. L'Aquila Calcio e del calciatore Sanchez Aldo Eduardo, per rispondere della violazione delle norme vigenti sul tesseramento dei calciatori. La competente Commissione Disciplinare adita, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 184 dell' 8 maggio 1998, assolveva i deferiti, stante la regolarità del tesseramento in questione autorizzato per la stagione sportiva 1997/98 dal presidente Federale con decorrenza 3.9.1997. Ricorre ora a questa Commissione d'Appello Federale la Polisportiva Camerino avverso tale decisione. L'impugnazione in esame è inammissibile. Infatti, nell'art. 23 C.G.S., che disciplina i "reclami di parte e ricorsi di Organi federali", al numero 1si prevede che "sono legittimati a proporre reclamo, nei casi previsti dal presente Codice, le società, i loro dirigenti, soci e tesserati che, ritenendosi lesi nei propri diritti, abbiano interesse diretto al reclamo stesso". Ed invero nel caso in esame la Polisportiva Camerino non è stata presente nel giudizio di primo grado, né è portatrice di interesse diretto in ordine al tesseramento del calciatore Sanchez Aldo Eduardo in favore del G.S. L'Aquila Calcio. L'inammissibilità del gravame inibisce a questa Commissione l'esame delle censure di merito. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dall'art. 23 n. 1 C.G.S., per carenza di legittimazione, l'appello come innanzi proposto dalla Polisportiva Camerino di Camerino (Macerata) ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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