F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 33/C Riunione del 5 Giugno 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.S. MONTORESE CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MONTORESE CALCIO/GRUPPO GIOVANI BANZANO DEL 14.3.1998 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 98 del 7.5.1998)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998
Comunicato ufficiale 33/C Riunione del 5 Giugno 1998 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DELL'A.S. MONTORESE CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA
MONTORESE CALCIO/GRUPPO GIOVANI BANZANO DEL 14.3.1998 (Delibera della
Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 98 del 7.5.1998)
L'A.S. Montorese Calcio ha proposto appello a questa C.A.F. contro la decisione della
Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania, apparsa sul Com. Uff. n. 98 del
7 maggio 1998, che ha rigettato il suo reclamo avverso la regolarità della gara Montorese
Calcio/Gruppo Giovani Banzano del 14.3.1998, proposto a seguito della partecipazione, in
posizione irregolare, del guardalinee di parte, Sig. Foggiano Vincenzo, tesserato come calciatore in
favore del F.C. Cosmos a far data dal 7.11.1997.
Sostiene in questa sede l'appellante, richiamando all'uopo una serie di norme ed in particolare gli
art. 40 comma 4 e 112 bis N.O.I.F., che l'avvenuta sottoscrizione della richiesta di tesseramento a
favore del F.C. Cosmos, da parte del Faggiano, in data 7.11.1997, avesse implicato la decadenza
automatica dalla carica dirigenziale per la società Gruppo Giovani Banzano avanzata in data
20.9.1997 e ciò in forza della "incompatibilità tra mansioni dirigenziali e tesseramento da calciatore
quando siano svolte per,due società diverse" sancita dal succitato art. 112 bis N.O.I.F., con
conseguente perdita del presupposto regolamentare ai fini della possibile utilizzazione come
guardalinee.
Chiede quindi che, in applicazione dall'art. 7 comma 5 C.G.S., le venga data gara vinta per 2 a 0.
L'appello va respinto.
E' esatto il rilievo relativo alla incompatibilità fra i due tesseramenti in questione, mentre non
altrettanto condivisibili sono le conseguenze che l'appellante sostiene debbano derivare da tale
incompatibilità, e cioè la vittoria "a tavolino" per 2 a 0 in proprio favore della gara in questione.
Ed invero; l'art. 40 comma 4 N.O.I.F. sancisce che in caso "di più richieste di tesseramento va
considerata valida quella depositata o pervenuta prima", dal che ne consegue che il Sig. Foggiano
Vincenzo alla data del 14.3.1998, in cui si è disputata la gara in contestazione, era in posizione
regolare, come ineccepibilmente affermato anche dai primi giudici, la cui decisione non può che
condividersi.
Per questi motivi la C.A.F: respinge l'appello come sopra proposto dall'A.S. Montorese Calcio di
Montoro Superiore (Avellino) e dispone l'incameramento della relativa tassa.
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