F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 33/C Riunione del 5 Giugno 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’U.C. POLIZIA DI STATO 1993 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA POLIZIA DI STATO 1993/SOLFERINO DEL 28.2.1998 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Liguria – Com. Uff. n.38de123.4.1998)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998
Comunicato ufficiale 33/C Riunione del 5 Giugno 1998 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DELL'U.C. POLIZIA DI STATO 1993 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA
POLIZIA DI STATO 1993/SOLFERINO DEL 28.2.1998 (Delibera della Commissione
Disciplinare presso il Comitato Regionale Liguria - Com. Uff. n.38de123.4.1998)
L'U.C. Polizia di Stato 1993 ha proposto appello avverso la decisione emessa il 23 aprile 1998, sul
Com. Uff. n, 38, dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Liguria con cui le è
stata inflitta la sanzione disciplinare della perdita della gara disputata nell'ambito del Campionato
ligure di 2e Categoria il 28.7.1998, e conclusasi sul campo con il risultato di due a zero nei
confronti della S.C. Solferino 1967, per partecipazione alla gara di un calciatore in posizione
irregolare.
Assume in questa sede la società appellante che, nel caso di specie, la partecipazione alla gara del
calciatore Alia Alessandro in posizione irregolare in quanto privo di formale tesseramento, "possa
essere considerata solo ed esclusivamente da un punto di vista formale e non sostanziale .... e quindi
applicare l'art. 7 punto 6 lettera c) del Codice di Giustizia Sportiva". Ciò in considerazione, a suo
dire del fatto che il calciatore "non era tesserato per altra squadra e non ha quindi violato quella
norma regolamentare che vieta ad un tesserato di giocare per altra squadra"; che la Polizia di Stato
ha provveduto all'inoltro della richiesta di tesseramento il giorno successivo alla gara e che il
disguido era da ascriversi ad un semplice "malinteso fra i dirigenti della società", convinti che la
richiesta di tesseramento fosse stata inoltrata il 27.3.1998.
L'appello non può essere accolto, essendo di palmare evidenza che la regolarizzazione della
posizione del calciatore è avvenuta il giorno successivo a quello in cui fu disputata la gara, il che
non permette di considerarla alla stregua di una sanatoria con effetto retroattivo.
II giudice nari può che prendere atto del fatto che il calciatore Alia Alessandro prese parte
all'incontro, disputato il 28.2.1998, senza che ancora fosse stato tesserato per l'Unione Calcio
Polizia di Stato.l993, e ciò in violazione dall'art. 39 N.O.I.F., dal che ne conseguono.gli effetti
previsti dal comma 5 dall'art. 7 C.G:S., e cioè la punizione sportiva della perdita della gara, il che
rende ininfluente ogni ulteriore considerazione.
Per i suesposti motivi la C.A.F. respinge l'appello come ih epigrafe proposto dell'A.C. Polizia di:
Stato 1993 di Genova e dispone l'incameramento della relativa tassa.
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