F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 33/C Riunione del 5 Giugno 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’U.S. ALESSANDRIA CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ALESSANDRIA/PISTOIESE DEL 31.5.1998 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C Com. Uff. n. 204/C del 3.6.1998)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998
Comunicato ufficiale 33/C Riunione del 5 Giugno 1998 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DELL'U.S. ALESSANDRIA CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA
ALESSANDRIA/PISTOIESE DEL 31.5.1998 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la
Lega Professionisti Serie C Com. Uff. n. 204/C del 3.6.1998)
Con delibera pubblicata nel C.U. n. 201/C dell'1.6.1998, il Giudice Sportivo presso la Lega
Professionisti Serie C rigettava il reclamo con il quale I'U.S. Alessandria Calcio chiedeva la
ripetizione dell'incontro Alessandria/Pistoiese, valido per i Play-out e disputato il 31.5.1998, in
quanto un calciatore della squadra avversaria era stato morsicato da un cane poliziotto, utilizzato
per il servizio d'ordine, a suo dire cagionando una apprezzabile diminuzione dei movimenti dei suoi
tesserati, dmasti impressionati dall'accaduto. Rilevava, invero, il Giudice Sportivo che si era trattato
di un fatto meramente accidentale, rispetto al quale non poteva essere rilevata alcuna responsabilità
in campo sportivo.
Tale decisione, era confermata dalla Commissione Disciplinare (C.U. n. 204/C del 3 giugno 1998),
cui I'U.S. Alessandria si era rivolta e che rilevava come da nessun atto ufficiale emergesse che
l'accaduto avesse in qualche modo determinato l'irregolarità della gara, costringendo cioè i
calciatori dell'Alessandria a non avvicinarsi alla zona di campo a fianco della quale stazionavano i
cani poliziotto - che ovviamente erano governati da personale esperto e resosi comunque conto del
pregresso episodio.
Si appella ora a questa C.A.F. l'U.S. Alessandria, sostenendo che quanto accaduto non era
valutabile con criteri esclusivamente tecnici e che gli atti ufficiali non potevano lasciar trasparire
l'influenza esercitata sull'animo dei calciatori dall'atteggiamento del cane, il quale aveva del resto
reagito al comportamento scomposto dei sostenitori della Pistoiese, avventatisi contro la rete
protettiva a seguito di una segnatura da parte dell'Alessandria. L'A.C. Pistoiese ha presentato
controdeduzioni scritte; suoi legali rappresentanti sono oggi comparsi dinanzi alla Commissione,
nell'assenza della società appellante.
Ciò premesso, ritiene la C.A.F. manifestamente infondato e ai limiti del paradosso l'appello in
esame.
Quand'anche fosse vero che il cane morse un calciatore (avversario si badi bene) che stava
effettuando il riscaldamento, in reazione alle urla e proteste dei sostenitori della Pistoiese, non si
vede proprio come tale collegamento potrebbe innescare una irregolarità della gara, posto che
nessuna. menomazione subirono i calciatori dell'Alessandria, nessuna responsabilità può attribuirsi
all'A.C. Pistoiese per il comportamento di un animale addestrato, controllato e impiegato in servizio
d'ordine pubblico dalle Forze di Polizia. Si è trattato, con ogni evidenza e come sin dalle prime
mosse del procedimento è stato chiaramente spiegato, di un fatto del tutto casuale, non rapportabile
ad alcuna norma vigente, in termini di responsabilità sportiva.
L'appello va pertanto respinto e la relativa tassa deve essere incamerata, confermandosi la regolarità
della gara in questione, con il risultato sportivamente acquisito.
Per i suesposti motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dell'U.S. Alessandria Calcio
di Alessandria ed ordina l'incameramento della tassa versata.
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