F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 34/C Riunione del 12 Giugno 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.C. ALTIDONA CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MONTEDINOVE/ALTIDONA CALCIO DEL 15.3.1998 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 41 del 23.4.1998)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 34/C Riunione del 12 Giugno 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'A.C. ALTIDONA CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MONTEDINOVE/ALTIDONA CALCIO DEL 15.3.1998 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 41 del 23.4.1998) La società A.C. Altidona Calcio ha proposto reclamo a questa C.A.F. avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 41 in data 23 aprile 1998, che ha confermato il regolare svolgimento della gara Montedinove/Aftidona disputata il 15.3.1998, come già sancito dal Giudice Sportivo con delibera di cui al C.U. n. 38 in data 2 aprile 1998, respingendo in tal modo il suo reclamo. La società appellante sostiene che il campo sportivo della Pol. Montedinove è irregolare, non possedendo i requisiti richiesti dalle norme federali, per il mancato rispetto della distanza di m. 1,50 dalla recinzione rispetto alla linea laterale e per l'estrema pericolosità della rete plastificata, installata su una linea laterale, sorretta da tondini di-ferro. La C.A.F. osserva che le misure dal campo di gioco indicate nelle norme federali certamente devono essere rispettate; tuttavia, non tutte le relative violazioni hanno come conseguenza la sanzione della perdita della gara. Difatti; solo quelle che abbiano influenza sulla regolarità di questa fanno conseguire un così grave provvedimento disciplinare. Nel caso in esame, le eccepite irregolarità non hanno determinato una competizione irregolare, la quale è stata condotta a termine senza alcun incidente e senza che l'arbitro abbia ritenuto di invitare preliminarmente la società ospitante alla regolarizzazione ed eventualmente a disporre in caso di omissione la sospensione della gara. D'altra parte, il Fiduciario Regionale campi sportivi, su sollecitazione del Giudice sportivo, ha accertato l'insussistenza della presunta irregolarità della misura del campo per destinazione e della pericolosità della recinzione, perché questa era apposta ad oltre due metri (oltre quindi metri 1.50 indicati dalla società) e perché la rete romboidale era facilmente abbattibile da chi vi andava a cozzare contro. Tali conclusioni sono state ribadite dallo stesso Fiduciario in una relazione alla Commissione Disciplinare e dall'arbitro della gara, il quale nel supplemento di rapporto ha espressamente affermato che.la gara si era svolta regolarmente. A seguito di tali considerazioni il reclamo va respinto e la tassa deve essere incamerata. Per i suesposti motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dell'A.C. Altidona Calcio di Altidona (Macerata) e dispone l'incameramento della relativa tassa.
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