F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 34/C Riunione del 12 Giugno 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.C. CAMPOBASSO AVVERSO LA DECLARATORIA DI VALIDITA’ DEL TESSERAMENTO DEI CALCIATORI BARBABELLA FRANCESCO E DE FALCO CARMINE IN FAVORE DELLA CASERTANA F.C. (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 321D – Riunione dell’8.5.1998) APPELLO DELL’A.C. CAMPOBASSO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CASERTANA/CAMPOBASSO DEL 29.3.1998 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la L.N.D. – Com. Uff. n. 196 del 22.5.1998)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 34/C Riunione del 12 Giugno 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'A.C. CAMPOBASSO AVVERSO LA DECLARATORIA DI VALIDITA' DEL TESSERAMENTO DEI CALCIATORI BARBABELLA FRANCESCO E DE FALCO CARMINE IN FAVORE DELLA CASERTANA F.C. (Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 321D - Riunione dell'8.5.1998) APPELLO DELL'A.C. CAMPOBASSO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CASERTANA/CAMPOBASSO DEL 29.3.1998 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la L.N.D. - Com. Uff. n. 196 del 22.5.1998) In data 4.4.1998 l'A.C. Campobasso esperiva reclamo al Giudice Sportivo presso la L.N.D. avverso l'esito della gara Casertana/Campobasso del 29.3.1998, deducendo l'irregolarità del tesseramento dei calciatori Barbabella Francesco (nato il 2.i0.1970) e De Falco Carmine (nato il 22.11.1977). II Giudice Sportivo, con atto del 22.4.1998, rimetteva il giudizio di competenza in ordine alla posizione di tesseramento suaccennata alla Commissione Tesseramenti che, con determinazione pubblicata nel Com. Uff. n. 32/D - Riunione dell'8 maggio 1998, dichiarava validi i tesseramenti dei due calciatori. II Giudice Sportivo, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 98 dell'8 maggio 1998 - sulla base della ritenuta regolarità della posizione dei calciatori di cui prendeva atto - respingeva il reclamo, confermando il risultato acquisito in campo. La Commissione Disciplinare presso la Lega medesima, con decisione pubblicata nel Com. Uff. n. 196 del 22 maggio 1998, rilevato che alla propria competenza risultavano estranei gli accertamenti sulla regolarità di tesseramento dei calciatori, dichiarava inammissibile il reclamo proposto dalla succitata società. Ora l'A.C. Campobasso ha impugnato davanti a questa C.A.F., con separati ricorsi, e la determinazione della Commissione Tesseramenti (con ogni altro atto presunto e connesso) e la decisione della Commissione Disciplinare di cui sopra si è fatto cenno. I ricorsi, evidentemente connessi, sono stati riuniti in occasione della discussione degli stessi, come da indicazione del Presidente del Collegio appositamente verbalizzata, ai fini di un'unica decisione. Ciò premesso, assume innanzitutto la C.A.F. che l'atto di impugnazione della delibera della Commissione Tesseramenti è inammissibile. Ciò perché, nel contenzioso concernente il tesseramento dei calciatori, gli arti. 39 e 40 C.G.S., disegnano un rapporto bilaterale che coinvolge la società ed il calciatore. Alle citate due parti - e solo a loro - la richiamata normativa conferisce poteri di impugnazione, di impulso e di tutela; dettagliatamente disciplinandone le modalità esecutive (cfr. C.A.F. sent. n. 4 in Com. Uff. n. 1/C del 4.7.1996). Si può convenire -con la parte attrice che, sotto questo profilo, l'Ordinamento della Giustizia Sportiva è suscettibile di miglioramenti finalizzati ad una più adeguata ed allargata tutela dei vari interessi coinvolti; ma è certo che proprio per le caratteristiche ed i limiti strutturali di questo ordinamento lo stesso non è suscettibile di autointegrazioni mediante l'inserzione à livello interpretativo di rimedi dallo stesso non contemplati ovvero di eterointegrazioni mediante la trasposizione di istituti giuridici propri dell'ordinamento generale. E non vi è dubbio che nessuna previsione normativa della giustizia sportiva in atto assista i terzi, ancorché portatori di posizioni di interesse riflesso individuate nel pregiudizio patito per uno svolgimento non regolare della gara ricollegabile alla asserita illegittima posizione dei calciatori in questione. Da tale premessa consegue - attesa la inoppugnabilità della decisione della Commissione Tesseramenti che ha affermato la regolare posizione di tesseramento dei calciatori in questione - che la relativa statuizione è definitiva ed esplica i suoi effetti anche nel giudizio svoltosi davanti al Giudice Sportivo ed alla Commissione Disciplinare, le cui decisioni di rigetto non trovano nell'attuale Ordinamento della Giustizia Sportiva istituti e previsioni che ne consentano la modifica. L'appello in questione deve, pertanto, essere respinto. Per questi motivi la C.A.F., riuniti gli appelli come sopra proposti dell'A.C. Campobasso, così provvede: - dichiara inammissibile, ai sensi dall'art. 23. n. 1 C.G.S., per carenza di legittimazione, l'appello avverso la declaratoria di validità del tesseramento dei calciatori Barbabella Francesco e De Falco Carmine; - respinge quello inerente la regolarità della suindicata gara; - ordina l'incameramento delle relative tasse.
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