F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 36/C Riunione del 19 Giugno 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL G.S. CELLA LINEA PIERI ARREDA AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA VILLAMARINA/CELLA DEL 26.4.1998 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna – Com. Uff. n. 43 del 21.5.1998)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 36/C Riunione del 19 Giugno 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL G.S. CELLA LINEA PIERI ARREDA AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA VILLAMARINA/CELLA DEL 26.4.1998 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna - Com. Uff. n. 43 del 21.5.1998) II Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale Forlì - Cesena deliberando in merito alla gara Villamarina/Cella, disputata il 26.4.1998 per il Campionato di 3e Categoria e sospesa dall'arbitro, inibiva fino al 26.4.2000 il Dirigente Accompagnatore ufficiale Alfredo Cola, (per ingiurie e reiterati tentativi di aggressione verso il Direttore di gara), squalificava fino al 30.4.2002 il calciatore Fabiano Cola (perché, espulso per atto di violenza ai danni di un avversario, mordeva ad un braccio l'arbitro, determinandolo a sospendere la partita), squalificava fino al 30.4.1999 il calciatore Andrea Fabbri (per aver colpito l'arbitro alla schiena con.una violenta pallonata, ingiurandolo poi ripetutamente) e applicava la punizione sportiva della perdita della gara stessa ai danni del G.S. Cella, cui appartenevano i menzionati tesserati (C.U. n. 38 del 29 aprile 1998). Detta società ricorreva alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia - Romagna che, con decisione pubblicata nel C.U. n. 43 del 21 maggio 1998), preso atto dei chiarimenti offerti dall'arbitro, valutava di minor gravità le condotte attribuite al calciatore Cola e al dirigente, e ne riduceva le sanzioni rispettivamente al 30.4.2001 e al 26.4,1999, confermando le aRre statuizioni. Avverso tale delibera si appellava a questa C.A.F. il G.S. Cella, che denunciava contraddizioni e lacune del rapporto arbitrale; rilevava la eccessività della sanzione inflitta al calciatore Cola, metteva in dubbio la identificazione del Fabbri come autore della pallonata alla schiena dell'arbitro, evidenziava la incongruità della punizione della perdita della gara, decisa dall'arbitro senza che ne ricorressero gli estremi. L'appello è solo in parte fondato. L'arbitro - sulla base delle cui attestazioni, ovviamente, il procedimento si è orientato - ha integralmente confermato i tentativi di aggressione da parte del dirigente Cola, relativamente ai quali non si ravvisa alcuna incisiva lacunosità o illogicità del referto; ha confermato la sicura individuazione del calciatore Fabbri, il quale lo aveva colpito sì a tergo, ma da brevissima distanza e quindi incappando nell'avvistamento da parte del Direttore di gara; ed ha altresì ribadito di avere subito un atto di violenza (morso ad un braccio) da parte del calciatore Cola, sia pure indicandone le mancate conseguenze anche in punto di rilevante dolore. Ciò ha indotto la Commissione Disciplinare a ridurre la squalifica inflittagli e in ordine alla stessa ritiene questa C.A.F. che sussistano ulteriori ragioni mitigatrici, che consentono di fissare il termine al 30.4.2000. Per quanto concerne le conseguenze della disposta interruzione della partita, appare evidente che l'arbitro vi fosse indotto per una serie di fattori negativi che, se considerati isolatamente, potrebbero anche accordarsi alla tesi dell'appellante, globalmente (come è doveroso) valutati, legittimano in pieno la decisione adottata, da confermarsi nel resto. Deve dunque accogliersi parzialmente l'appello, con restituzione della relativa tassa. Per i suesposti motivi la C.A.F., in parziale accoglimento dell'appello come sopra proposto dal G.S. Cella Linea Pieri Arreda di Cesena, riduce al 30.4.2000 la sanzione della squalifica già inflitta dai primi giudici al calciatore Cola Fabiano, confermando nel resto. Dispone la restituzione della relativa tassa.
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