F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 36/C Riunione del 19 Giugno 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.S.C. COCCIANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CEFME POMEZIA/COCCIANO DELL’1.3.1998 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 102 del 30.4.1998)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 36/C Riunione del 19 Giugno 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'A.S.C. COCCIANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CEFME POMEZIA/COCCIANO DELL'1.3.1998 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 102 del 30.4.1998) L'A.S. Cacciano Calcio ha inoltrato a questa C.A.F. dichiarazione telegrafica di appello in data 4 maggio 1998 avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio, di cui al Com. Uff. n. 102 del 30 aprile 1998, che ha respinto il reclamo da essa proposto avverso la decisione del Giudice Sportivo presso lo stesso Comitato, di cui al Com. Uff. n. 85 in data 19 marzo 1998, che ha inflitto alla suddetta società, la punizione sportiva della perdita della gara di 2a Categoria, Cefme Pomezia/Cocciano, disputata il 1° marzo 1998, con il punteggio di 2 - 0, per avere utilizzato nel secondo tempo un calciatore non inserito nella lista consegnata all'arbitro prima della gara. All'appellante veniva trasmessa, come da sua richiesta, copia dei documenti ufficiali, con l'invito di trasmettere le motivazioni del suo gravame entro il termine regolamentare di sette giorni dal suo ricevimento. A tale adempimento non è stato dato corso e, di conseguenza, l'appello è inammissibile. Per i suesposti motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dall'art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S., per omesso invio dei motivi dopo la ricezione della richiesta copia degli atti ufficiali, l'appello come sopra proposto dall'A.S.C. Cocciano di Frascati (Roma) e dispone l'incameramento della relativa tassa.
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