F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 36/C Riunione del 19 Giugno 1998 – pubbl. su www.figc.it RICORSO PER REVOCAZIONE DELL’A.S. PALIZZI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 23.1.2001 INFLITTA AL CALCIATORE CARTISANO FRANCESCO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria -.Com. Uff. n. 94 del 28.4.1998)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 36/C Riunione del 19 Giugno 1998 – pubbl. su www.figc.it RICORSO PER REVOCAZIONE DELL'A.S. PALIZZI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 23.1.2001 INFLITTA AL CALCIATORE CARTISANO FRANCESCO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria -.Com. Uff. n. 94 del 28.4.1998) Con delibera pubblicata nel C.U. n. 20 del 22 gennaio 1998, il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Reggio Calabria, in merito alla gara Kontà Korion/Palizzi, svoltasi I'11.1.1998 per il Campionato di 2a Categoria, squalificava fino al 23.1.2001 il calciatore del Palizzi, Giovanni Morello, per atti di violenza nei confronti dell'arbitro; e sospendeva cautelarmente il capitano della squadra, Francesco Cartisano, fino alla stessa data, in attesa che venisse comunicato dalla società il nominativo del calciatore che aveva ulteriormente colpito l'arbitro, ma dal quale non era stato identificato. Cori delibera pubblicata nel C.U. n. 26 del 5 marzo 1998, il Giudice Sportivo - preso atto della comunicazione inviata dall'A.S. Palizzi, secondo la quale l'aggressore dell'arbitro . doveva identificarsi nel medesimo calciatore Morello - revoca il provvedimento cautelativo adottato nei confronti del Cartisano e prolungava la squalifica del Morello fino al 23.1.2003. L'A.S. Palizzi impugnava tale decisione dinanzi alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria che dichiarava il ricorso inammissibile per tardività della presentazione, con la delibera di cui al C.U. n. 83 bis del 17 marco 1998. Con atto del 7.4.1998, il Presidente del Comitato Regionale Calabria, ai sensi dall'art. 35 comma 5 C.G.S., impugnava la decisione del Giudice Sportivo riportata nel citato C.U. n. 26, ne dichiarava la nullità e rimetteva gli atti alla Commissione Disciplinare per nuovo procedimento. La Commissione Disciplinare, con delibera pubblicata nel C.U. n. 94 del 28 aprile 1998, giudicando a seguito di tale impugnazione, rilevava che il proprio provvedimento riportato nel C.U. n. 83 bis era divenuto irrevocabile e quindi soggetto unicamente a revocazione; che conseguentemente la squalifica del Cartisano doveva ritenersi in vigore; che non vi era luogo a provvedere in ordine all'impugnazione del Presidente del Comitato Regionale. Con atto spedito il 6.5.1998, I'A.S. Palizzi chiedeva a questa C.A.F. di annullare la squalifica inflitta al calciatore Cartisano, non responsabile di alcun fatto di violenza. L'impugnazione in esame deve correttamente qualificarsi come ricorso per revocazione, ai sensi dall'art. 28 comma 1 lett. e) C.G.S.; è invero evidente l'errore di fatto nel quale è incorso il provvedimento impugnato, che ha scambiato una sospensione cautelare (peraltro adottata fuori dei limiti indicati dell'art. 10 C.G.S.), con una squalifica; e quest'ultima deve essere revocata, non ricorrendone i presupposti sostanziali. II deliberato del Giudice Sportivo, adottato nei confronti del calciatore Francesco Cartisano, va dunque annullato senza rinvio, così come il conseguente provvedimento della Commissione Disciplinare. Va restituita la tassa versata. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento del ricorso per revocazione come innanzi proposto dall'A.S. Palizzi di Palizzi (Reggio Calabria), revoca il provvedimento adottato dalla Commissione Disciplinare a carico del calciatore Cartisano Francesco ed ordina la restituzione della tassa versata.
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