F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 37/C Riunione del 26 Giugno 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.C. EURO TEAM AVVERSO DECISIONI MERITO GARA EURO TEAM/ANSPI OUINTO MARZANA DEL 26.4.1998 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto Com. Uff. n. 57 del 21 .5.1998)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 37/C Riunione del 26 Giugno 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'A.C. EURO TEAM AVVERSO DECISIONI MERITO GARA EURO TEAM/ANSPI OUINTO MARZANA DEL 26.4.1998 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto Com. Uff. n. 57 del 21 .5.1998) Con delibera pubblicata nel C.U. n. 39 del 7.5.1998, il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Verona della Lega Nazionale Dilettanti , respingeva il reclamo presentato dell'A.C. Euro Team avverso la regolarità della gara Euro Team/Anspi Quinto Marzana, disputata il 26.4.1998 per il Campionato di 3a Categoria, avendo constatato che nulla di irregolare era emerso. Tale delibera era impugnata dalla medesima società dinanzi alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto, la quale, con decisione pubblicata nel C.U. n. 57 del 21 maggio 1998, riteneva infondata la doglianza circa la utilizzazione, dà parte dall'U.S. Anspi Quinto Marzana, del calciatore n. 14, che non sarebbe stato inserito nella lista presentata all'arbitroprima dell'inizio dell'incontro; in effetti, dagli accertamenti svolti era emerso che i calciatori indicati con i numeri 13 e 14 erano stati indicati tempestivamente, ma identificati dall'arbitro solo nell'intervallo; poiché i medesimi erano entrati in campo nella ripresa, la loro utilizzazione era stata lecita e non aveva inficiato la regolarità della gara. Avverso tale pronuncia si appella ora a questa C.A.F. l'A.C. Euro Team, la quale sostiene che la versione dell'arbitro non corrisponde al vero, giacché, come da dichiarazione scritta rilasciata dal Dirigente Accompagnatore della squadra avversaria, era evidente che l'elenco dei calciatori non era stato completato prima dell'inizio, ma dopo la fine della gara; e che sulla lista inizialmente era stato iscritto solo il nome del calciatore con il n. 13, anche se i documenti di entrambi i tesserati utilizzati nel secondo tempo erano stati previamente consegnati al Direttore di gara. In tale situazione, era stato violato il disposto degli arti. 61, 64 e 71 N.O.I.F. e della Regola di Giuoco n. 3. Doveva conseguentemente affermarsi l'irregolarità della gara, con l'adozione dei conseguenziali provvedimenti. L'appello è infondato. La delibera impugnata - correttamente fondandosi sugli atti ufficiali pienamente fidefacenti e le risultanze dei quali non possono essere inficiate da documentazioni di parte, della autenticità della cui provenienza non vi è prova alcuna - ha accertato la regolarità dell'ammissione in giunco del calciatore sopra indicato (rispetto al cui titolo di legittimazione, al di là del momento di inserimento in lista, non vi è peraltro contestazione) e conseguentemente della gara in questione. L'appello va dunque rigettato, con incameramento della relativa tassa. Per i suesposti motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dall'A.C. Euro Team di Verona e dispone l'incameramento della tassa versata.
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