F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 37/C Riunione del 26 Giugno 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’U.S. JATINA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA JATINA/LAMPEDUSA DEL 5.4.1998 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 51 del 21 .5.1998)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 37/C Riunione del 26 Giugno 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'U.S. JATINA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA JATINA/LAMPEDUSA DEL 5.4.1998 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 51 del 21 .5.1998) Con delibera pubblicata nel C.U. n. 51 del 21 maggio 1998, la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - in accoglimento del reclamo avanzato dell'U.S. Lampedusa avverso la regolarità della gara Jatina/Lampedusa, disputata il 5.4.1998 per il Campionato di Promozione avendo accertato che alla medesima aveva partecipato il calciatore Buscemi Nicola, posto in lista di svincolo dell'U.S. Jatina sin dal 12.12.1997, assegnava gara persa a detta società, ai sensi dall'art. 7 C.G.S.; le infliggeva I'ammenda di L. 200.000; inibiva il dirigente Abbatino Paolo tino al 31.5.1998; squalificava il calciatore Buscemi Nicola tino al 30.9.1998. Avverso tale decisione ricorreva a questa C.A.F. la U.S. Jatina, sostenendo che il calciatore inserito nella lista di svincolo non era il Buscemi Nicola nato il 21.11.1974 e che aveva preso parte alla gara; ma il suo omonimo, nato il 31.a.1973; quindi nessuna irregolarità aveva viziato la gara in questione; si chiedeva, pertanto, l'annullamento totale della delibera impugnata. L'appello è fondato. Dalla lista di svincolo in atti, risulta chiaramente che la U.S. Jatina vi aveva incluso il Buscemi cl. 1973; per un errore dell'Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale (dallo stesso riconosciuto con missiva del 15.6.1998), la data di nascita era stata equivocata, determinando lo svincolo formale del Buscemi cl. 1974. Da ciò consegue la regolare partecipazione di quest'ultimo, legittimamente tesserato per la società appellante, alla gara in questione; e quindi la necessità di provvedere all'annullamento della delibera impugnata, sia quanto al risultato sportivo dell'incontro, che deve essere ripristinato come conseguito sul campo, sia quanto alle punizioni accessorie che non hanno ragione di essere. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come proposto dell'U.S. Jatina di San Giuseppe Jato (Palermo), annulla l'impugnata delibera, ripristinando, altresì, il risultato di 1 - 1 conseguito in campo nella suindicata gara. Dispone la restituzione della tassa versata.
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