F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 3/C Riunione del 28 Luglio 1997 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL CALCIATORE BARTOLOTTA VINCENZO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTAGLI FINO AL 30.6.1998 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Catanzaro Com. Uff. n. 39 del 24.4.1997)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998
Comunicato ufficiale 3/C Riunione del 28 Luglio 1997 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DEL CALCIATORE BARTOLOTTA VINCENZO AVVERSO LA SANZIONE
DELLA SQUALIFICA INFLITTAGLI FINO AL 30.6.1998 (Delibera del Giudice Sportivo presso
il Comitato Provinciale di Catanzaro Com. Uff. n. 39 del 24.4.1997)
II Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Catanzaro, sulla base degli atti ufficiali, ha
disposto, in relazione a fatti verificatisi nella gara Falernese/San Mango del 3 aprile 1997, la
squalifica del calciatore Vincenzo Bartolotta, capitano della squadra Falernese, fino al 30 giugno
1998 (Comunicato Ufficiale n.39 del 24.4.1997).
Con reclamo pervenuto in data 12.6.1997, il calciatore Bartolotta Vincenzo chiede a questa C.A.F.
di revocare la squalifica inflittagli adducendo in motivazione l'errore di persona, che sarebbe stato
favorito dal comportamento della società Falernese.
Emerge dagli atti di causa che né la società Falernese, né il calciatore Bartolotta hanno proposto
reclamo avverso la delibera del Giudice Sportivo innanzi alla competente Commissione
Disciplinare (presso il Comitato Regionale Calabria).
E' evidente che, in virtù della norma dall'art. 27 n.1 del Codice di Giustizia Sportiva, la mancata
presentazione del ricorso alla Commissione Disciplinare preclude la ammissibilità dell'appello
dinanzi a questa C.A.F..
Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l'appello come innanzi proposto dal calciatore
Bartolotta Vincenzo ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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