F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 3/C Riunione del 28 Luglio 1997 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE, DELL’U.S. MASSESE E DEI SIGG.RI FIORINI GIULIANO E BONORA GIAMPAOLO, DI NERBINI VALENTINO, DI GUIDI MARCO E DELL’A.C. MOBILIERI PONSACCO AWERSO DECISIONI A SEGUITO DI PROCEDIMENTO PER ILLECITO SPORTIVO IN RELAZIONE ALLA GARA MOBILIERI PONSACCO/ MASSESE DELL’1.6.1997,DI CUI ALLA DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PRESSO LA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C- Com. Uff. n.205/C
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998
Comunicato ufficiale 3/C Riunione del 28 Luglio 1997 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE, DELL'U.S. MASSESE E DEI SIGG.RI
FIORINI GIULIANO E BONORA GIAMPAOLO, DI NERBINI VALENTINO, DI GUIDI
MARCO E DELL'A.C. MOBILIERI PONSACCO AWERSO DECISIONI A SEGUITO DI
PROCEDIMENTO PER ILLECITO SPORTIVO IN RELAZIONE ALLA GARA MOBILIERI
PONSACCO/ MASSESE DELL'1.6.1997,DI CUI ALLA DELIBERA DELLA COMMISSIONE
DISCIPLINARE PRESSO LA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C- Com. Uff. n.205/C
del19.7.1997 (Procuratore Federale: avverso decisioni a carico dall'U.S. Massese; U.S. Massese:
penalizzazione n. 9 punti nella classifica 1997/98; Fiorini Giuliano, Bonora Giampaolo e Nerbini
Valentino: inibizione per anni 3; Guidi Marco: squalifica fino al 30.10.1997; A.C. Mobilieri
Ponsacco: avverso decisioni a carico della U.S. Massese)
Con atto datato 2.7.1997, il. Procuratore Federale deferiva alla Commissione Disciplinare presso la
Lega Professionisti Serie C il procuratore sportivo, Valentino Nerbini, il direttore sportivo dall'U.S.
Massese, Giuliano Fiorini, l'azionista di maggioranza della medesima società, Giampaolo Bonora, il
direttore generale dell'A.C. Mobilieri Ponsacco, Umberto Aringhieri, il calciatore della stessa
società, Marco Guidi; I'U.S. Massese e I'A.C. Mobilieri Ponsacco, perché rispondessero: i pomi tre,
di violazione dall'art.. 2 commi 1 e 3 C.G.S., per avere, in concorso tra loro, posto in essere atti
diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara Mobilièri Ponsacco/Massese dell'1.6.1997,
valida per i Playout della Serie C/2; il quarto, di illecita proposta ai procuratori Valentino Nerbini e
Francesco Valcareggi, in relazione ai fatti di cui sopra; il quinto, di violazione dall'art. 1 comma 2
C.G.S., per avere omesso ingiustificatamente di rispondere alla convocazione, tra l'altro in
precedenza concordata, del Collaboratore dell'Ufficio Indagini; I'U.S. Massese, di violazione degli
arti. 2, commi 1 e 3, è 6, commi 2 s 5, C.G.S., per responsabilità oggettiva e presunta nella
violazione ascritta ai primi tre; l'A.C. Mobilieri Ponsacco, di violazione degli arti. 2, commi 1 e 3, e
6, comma 2, C.G.S., pèr responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al quarto e al quinto, suoi
tesserati.
Con decisione pubblicata nel C.U. n. 205/C del 19 luglio 1997, la Commissione Disciplinare
proscioglieva da ogni addebito l'Aringhieri e l'A.C. Mobilieri Ponsacco; riteneva responsabili
dell'illecito e della violazione loro rispettivamente ascritta gli àltri Incolpati, valutando come
adeguatamente accertati - alla stregua delle dichiarazioni rese dai medesimi, dei risultati fomiti
dall'Ufficio Indagini e degli atti di polizia giudiziaria, acquisiti ex art. 2 comma 3 L. 13.12.1989 n.
401 - i fatti in contestazione.
Affermata preliminarmente la propria giurisdizione disciplinare anche sul procuratore sportivo
Nerbini (che l'aveva specificamente contestata), osservava la Commissione essere pacifico in fatto
che, poco prima dell'inizio della gara suindicata; il Nerbini, fermato dai Carabinieri che lo
perquisivano all'ingresso dello stadio pèr motivi di ordine pubblico, era stato trovato in possesso
della somma di 20 milioni di lire, costituita da quattro mazzette di banconote nuove di zecca da
50.000 lire, tutte in numero progressivo e con fascetta indicativa della Banca d'Italia, che il
medesimo custodiva, avvolta in un sacchetto di alimenti, nel marsupio indossato.
II fatto, denunciato tempestivamente dai responsabili dell'A.C. Mobilieri Ponsacco, era oggetto di
accertamenti da parte dell'Ufficio Indagini, d'onde emergeva che - previ numerosi contatti telefonici
intercorsi fra il Nerbini e il Fiorini - questi ultimi e ìl Bonora, due glomi prima della partita, si erano
trovati insieme a cena. II glomo successivo, il Fiorini aveva versato in banca un assegno di 20
milioni di lire, tratto dal Bonora sul suo conto personale, richiedendo un assegno circolare di pari
importo a sé intestato, subito dopo incassato, ottenendo mazzette di banconote nuove di zecca,
pervenute lo stesso glomo dalla sede centrale della banca e facenti parte di provvista fornita dalla
Filiale di Massa della Banca d'Italia.
Su tale premessa in fatto, riteneva la Commissione Disciplinare che si fosse realizzata un'ipotesi di
illecito sportivo.
II possesso di una somma ingente, caratterizzato da quelle particolarità e in quelle circostanze di
tempo e di luogo, appariva inspiegabile in sé, né era stato validamente giustificato dal Nerbini, il
quale sul momento non aveva fornito alcun chiarimento, poi aveva affermato trattarsi di risparmi
personali portati seco per motivi di sicurezza (ma la madre, secondo quanto emergeva dagli atti del
procedimento penale, nel corso della perquisizione domiciliare aveva invece asserito trattarsi di
denaro proveniente probabilmente da ambienti calcistici) e, infine, sostenuto appartenere ad un suo
cliente, del quale non forniva le generalità per motivi di segreto collegato alla sua attività forense.
Tali contrastanti e incredibili versioni evidenziavano la inconfessabilità delle ragioni reali, per le
quali il Nerbini deteneva la somma, come del resto inducevano a ritenere le esclamazioni nelle quali
costui era uscito, dinanzi ai Carabinieri al momento del fermo ("sono rovinato, ora come faccio a
spiegare l'accaduto, sono sputtanato sia nella vita che nella professione"). Ciò a maggior ragione se
il fatto era collegato alla cena di due glomi prima, che non poteva certamente spiegarsi né con
motivi risalenti all'attività di procuratore sportivo del Nerbini, né aveva carattere di occasionalità,
preceduta come era stata da numerosissimi contatti telefonici con il Fiorini e seguita da analoghe
comunicazioni. Collegamento che era legittimato dall'episodio dei 20 milioni versati in assegno dal
Fiorini e dal medesimo istantaneamente incassati in contanti, con le caratteristiche sopra ricordate.
E sebbene il funzionano di banca che aveva consegnato le banconote non ne avesse annotato sulla
contabile il numero e il tipo, doveva ritenersi provato ragionevolmente che il denaro trovato indosso
al Nerbini fosse lo stesso prelevato dal Fiorini, che, in proposito, era incorso in palese mendacio,
laddove aveva asserito (smentito sul punto dagli accertamenti bancari) di avere ricevuto banconote
usate, laddove era certo che quelle consegnategli erano nuove di zecca. Ed anche quanto a
spiegazioni fornite sull'impiego dei 20 milioni prelevati - che sarebbero stati utilizzati per
provvedere a pagamenti in contanti - a parte la stranezza dell'omesso ricorso ad assegni circolari,
era comunque mancata la prova che tali pagamenti fossero stati iscritti nella contabilità della
Massese prima che il ritrovamento della somma indosso al Nerbini fosse diventato di pubblico
dominio.
Doveva, conclusivamente, ritenersi che i ire incolpati avessero tenuto condotta integratrice
dell'illecito sportivo così come contestato.
E quanto al calciatore Guidi, era certo che il medesimo, dopo avere concordato con il Collaboratore
dell'Ufficio Indagini un appuntamento, per rendere dichiarazioni inerenti agli accertamenti in corso,
non era comparso, senza giustificato motivo. Cosicché l'incontro era saltato, ancorché il
Collaboratore si fosse dichiarato disponibile a raggiungere personalmente il tesserato.
Sulla base di tali premesse, la Commissione Disciplinare infliggeva al Nerbini, al Fiorini e al
Bonora l'inibizione ex art. 2 n. 4 C.G.S. per la durata di tre anni; all'U.S. NÍassese la penalizzazione
di nove punti nella Gassifica del Campionato 1997/98; al Guidi la squalifica fino al 31.10.1997.
La decisione era impugnata dinanzi a questa Commissione d'Appello Federale, da tutti gli incolpati
e dell'A.C. Mobilieri Ponsacco, nonché dal Procuratore Federale.
II Nerbini riproponeva l'eccezione preliminare di carenza giurisdizionale da parte della
Commissione Disciplinare, giacché, come procuratore sportivo, egli non rientrava nelle previsioni
dall'art. 2 C.G.S. e sottostava agli obblighi deontologici del proprio Regolamento di settore, alla cui
osservanza presiedeva l'apposita Commissione. Nel merito, rilevava l'inesistenza di una normativa
che imponesse di giustificare la disponibilità di denaro e l'inutilizzabilità degli atti di polizia
giudiziaria ricollegati et verbale di perquisizione, annullato dal Tribunale del riesame; sosteneva
l'irrilevanza disciplinare e la mancanza dì un qualunque nessoillecito fra la cena con i dirigenti della
Massese e i fatti successivi e quindi chiedeva il proscioglimento.
Con atto impugnativa e congiunto, il Fiorini, il Bonora e l'U.S. Massese la quale, separatamente,
presentava deduzioni scritte avverso il gravame del Procuratore Federale - deducevano
preliminarmente l'inammissibilità di quest'ultimo, in quanto teso a realizzare una reformatio in pejus
della decisione di prima istanza, in violazione dell'art. 27 n. 5 C.G.S., nonché quèlla dell'appello
dall'A.C. Mobilieri Ponsacco, che non rivestiva alcun interesse nel procedimento in corso, nessun
vantaggio di Gassifica potendo trarre da alcuna decisione adottabile da questa C.A.F.. Rilevavano,
altresì, una palese violazione delle norme che assicurano il contraddittorio tra le parti, giacché la
Commissione Disciplinare, alla quale, il giorno stesso della riunione il Procuratore Federale aveva
versato nuovi documenti, non aveva concesso un adeguato termine a difesa.
Nel merito, affermavano la insussistenza di qualunque prova dell'illecito sportivo contestato,
giacché a nessun esito erano giunte le sommarie indagini esperite. Privo di qualunque riferimento
illecito era il possesso di denaro da parte del Nerbini; niente autorizzava ritenere che illecita ne
fosse la destinazione e, del resto, la Massese aveva puntualmente documentato la non
corrispondenza con tale somma di quella prelevata dal Fiorini in banca e utilizzata per ragioni
ampiamente evidenziate a mezzo di contabilità regolarmente tenuta. Quanto, poi, ai precedenti
contatti tra il procuratore Nerbini e i dirigenti dall'U.S. Massese, rientravano nella routine ed erano
lecitamente collegabili all'attività di collocazione di calciatori dal primo svolta. Nessun altro
elemento di accusa.risultava provato e, in particolare, mancava qualunque dato che inducesse a
ritenere come avvenuta una consegna denaro da parte della società medesima al Nerbini; solo con
approssimazione la Commissione Disciplinare aveva contrariamente concluso, ma si trattava di una
deduzione arbitraria.
Era dunque richiesto il proscioglimento degli incolpati.
II calciatore Guidi contestava la ritenuta ingiustificatezza della propria mancata presentazione al
Collaboratore dell'Ufficio Indagini, rilevando come solo ragioni di stanchezza fisica (dovute al
rientro in quello stesso glomo da un faticoso .viaggio a Cuba) lo avessero indotto a chiedere un
brevissimo rinvio dell'incontro con il Collaboratore stesso, dapprima fissato, con il suo prematuro
consenso, per la tarda serata e in località notevolmente distante dalla sua abitazione.
Anch'egli chiedeva, quindi, l'annullamento della squalifica inflittagli.
II Procuratore Federale si.doleva che la Commissione Disciplinare non
avesse applicato la punizione sancita, alla classifica del Campionato 1996/97, vanificando così
l'efficacia, l'afflittività e la idoneità riparatrice della punizione. Insisteva, pertanto, acchè all'U.S.
Massese fosse inflitta la sanzione di cui alla lett. g) dall'art. 8 comma 1 C.G.S. o, subordinatamente,
la penalizzazione di nove punti in Gassifica relativamente al Campionato appena concluso, ai sensi
dall'art. 8 comma 1 lett. f) C.G.S..
L'A.C. Mobilieri Ponsacco, infine, aderendo al gravame del Procuratore Federale, denunciava la
violazione dall'art. 8 comma 1 C.G.S., chiedendo che all'U.S. Massese fosse applicata una sanzione
di immediata efficacia, che fosse anche riparatrice del danno direttamente subito dall'appellante, in
relazione ai riflessi psicologici negativamente esercitati dall'illecito sui propri calciatori, con
riverbero sul rendimento e sul risultato delle gare di Play-out. Conseguentemente, chiedeva che
l'U.S. Massese, vincitrice dei Play-out, fosse retrocessa all'ultimo posto, e sostituita dall'appellante
al vertice di tale classifica.
Alla seduta odierna comparivano, a mezzo dei loro rappresentanti, tutti gli incolpati e l'A.C.
Mobilieri Ponsacco, che ulteriormente illustravano i motivi di gravame.
Ciò premesso, e scendendo all'esame delle singole impugnazioni, osserva la C.A.F. che quelle
proposte dal Nerbini, da Fiorini, da Bonora e dell'U.S. Massese possono essere congiuntamente
esaminate, giacché - a prescindere dalle questioni preliminari - sostanzialmente sviluppano le stesse
considerazioni critiche.
Ma, in tema di questioni preliminari, deve anzitutto essere disattesa l'eccezione di carenza di
giurisdizione in capo alla Commissione Disciplinare, qui ripresentata nell'interesse del Nerbini.
Quest'ultimo è un procuratore sportivo, ovvero un iscritto all'Elenco Speciale di tali soggetti,
istituito presso la F.I.G.C., come recita l'art. 1 del Regolamento che ne disciplina l'attività. I requisiti
per l'assunzione di tale qualità sono indicati dagli art. 2 e seguenti; in particolare, l'art. 7 regola
l'iscrizione e la cancellazione nell'Elenco, conferendo i relativi poteri ad una Commissione, la quale
ha anche veste di ente esaminatore ma esercita, inoltre, funzioni disciplinari, giusta il disposto
dall'art. 14, il quale, tuttavia, fa riferimento logicosistematico alla osservanza dei divieti e alla
ottemperanza ai doveri, specificamente elencati nell'art. 12. La Commissione, quindi, ha
giurisdizione domestica, concernente cioè l'attività del procuratore sportivo, commisurata alla
prescrizione del citato art. 12, sanzionato nei modi e nelle forme stabilite dell'art. 13; deve, però,
escludersi che violazioni diverse rientrino nelle competenze della detta Commissione, giacché
quando l'art. 10, al comma 4, impone al procuratore sportivo l'osservanza delle "norme federali e
regolamentari", lo rende destinatario di tutti gli obblighi contenuti nelle Carte Federali e lo
sottopone al vaglio degli Enti disciplinari ivi previsti. Ben altrimenti, infatti, si esprimerebbe il
regolamento di settore, se avesse voluto sottrarre i procuratori sportivi, per la violazione di obblighi
fondamentali (come quelli previsti dagli arti. 1 e 2, a esempio, del Codice di Giustizia Sportiva) alla
giurisdizione ordinaria; e quindi l'espressa prescrizione di cui sopra esplicitamente assoggetta il
procuratore sportivo al rispetto della normativa federale e alla giurisdizione delle Commissioni
Disciplinari.
Non ha alcun valore obiettare, come fa il Nerbini, che siccome di illecito sportivo rispondono, ex
art. 2 C.G.S., tra l'altro i 'tesserati in genere" e I'art. 36 N.O.I.F. non include in tale categoria i
procuratori sportivi, cadrebbe la competenza della ' Commissione Disciplinare in subiecta materia.
Infatti, l'elencazione dall'art. 36 non è certamente tassativa e, comunque, essendo tale norma
antecedente alla istituzione dell'Albo dei procuratori sportivi non poteva farne espressa menzione;
ma deve ritenersi pacifico che costoro soggiacciano (proprio per la specifica previsione del sopra
citato art. 10 comma 4) a tutte le prescrizioni delle Carte Federali, non fosse altro perché
riconosciuti dalla F.I.G.C. e certamente assimilabili a quella categoria che l'art. 19 comma 2 C.G.S.
- proprio nel delineare l'ambito di giudizio delle Commissioni Disciplinari - individua come
"chiunque risulti responsabile di infrazioni alle norme federali". E, del resto, non è pensabile che
solo per la mancanza di un raccordo formale fra l'art. 36 N.O.I.F. e il quadro normativo disciplinare,
la categoria dei procuratori sportivi possa sottrarsi alla giurisdizione calcistica ordinarla, proprio per
la più grave delle infrazioni, ovvero quella contemplata nell'att. 2 C.G.S..
Ciò chiarito, deve rilevarsi anche l'infondatezza delle eccezioni preliminarmente formulate
nell'interesse del Fiorini, del Bonora e della Massese. Rinviando l'esame di quelle che negano
l'ammissibilità dell'appello del Procuratore Federale e della Mobilieri Ponsacco a quando se ne
tratterà specificamente, deve qui subito rilevarsi la improponibilità della pretesa violazione delle
norme che consentono il contraddittorio. E' vero che il Procuratore Federale produsse, dinanzi alla
Commissione Disciplinare, atti che, per quanto preannunciati, non erano stati previamente posti a
disposizione delle altre parti; ed è vero che, su richiesta di termini a difesa da queste invocati, la
Commissione Disciplinare concesse un rinvio ad horas che potrebbe anche considerarsi,
oggettivamente, inadeguato a consentirne uri esame approfondito. Ma tale atto della Commissione
avrebbe dovuto essere immediatamente contestato e impugnato, per poter essere poi
ammissibilmente censurato in questa sede; dal verbale della discussione emerge invece che vi fu
generale acquiescenza, onde la questione non può più essere sollevata dinanzi a questa C.A.F..
Nel merito, la decisione impugnata appare pienamente corretta.
Tutti gli appellanti incorrono in un tipico vizio valutativo; poiché, infatti, il compendio probatorio
che la sorregge è indiziano, appare erroneo considerare gli - indizi isolatamente e senza una globale
valutazione del loro significato. Perché certamente è chiaro fino all'ovvietà che il possesso di una
somma di denaro (peraltro non irrilevante) da parte di un cittadino, non richiede da questi alcuna
particolare giustificazione. E tuttavia, se si pensa che il Nerbini - procuratore anche di calciatori
tesserati per la Mobilieri Ponsacco - si recava allo stadio con venti milioni in un marsupio e che,
richiesto di dare una logica spiegazione (non giustificazione) dell'insolito fatto, ne ha fomite
progressivamente tre, una più incredibile dell'altra e comunque prive di qualunque razionalità,
allora il significato della circostanza appare di chiara inconfessabilità della detenzione stessa.
E certamente, contatti a fine campionato fra società e procuratori sportivi sono ovvi, frequenti e di
sicuro leciti; ma una cena a due glomi di distanza dalla partita, preceduta da febbrili e ripetuti
contatti telefonici e nella sostanziale vaghezza di ragioni effettivamente legate alla qualità del
Nerbini, non può non essere ricollegata al fatto prima esaminato; tanto più se poi vi è la ragionevole
certezza che la somma detenuta dal .procuratore fosse quella stessa precedentemente stirata in banca
dal Fiorini. Non si tratta, invero, di una semplice illazione, perché, seppure il funzionario di banca
non annotò la tipologia e la numerazione delle banconote consegnate al direttore sportivo della
Massese, è pur vero che questi non ha detto la vedrà allorché ha affermato di avere riscosso
banconote usate. Sul punto, la prova contraria è certa, provenendo dal medesimo funzionario; e
certamente è indiziante la circostanza ulteriore che le banconote in questione fossero pervenute alla
banca dalla Filiale di Massa dell'Istituto Centrale quello stesso giorno, denotando ciò l'infondatezza
dell'assunto che potesse trattarsi di risparmi del Nerbini: in nessun modo questi ha documentato di
un regolare inoltro della somma dalla banca massese alle sue mani.
Anche perché, e si tratta di un terzo indizio di grande portata, vi sono fondate ragioni per ritenere
che i venti milioni trovati in possesso del Nerbini, fossero gli stessi ritirati in banca dal Fiorini: la
Massese ha tentato di dimostrare che quest'ultima somma era invece stata immediatamente
utilizzata per provvedere a pagamenti urgenti in favore, prevalentemente, di propri tesserati o
consulenti. Ma al riguardo è mancata una prova tranquillizzante, dal momento che, anche
ammettendo che tali pagamenti siano stati effettuati, nari solo non è stato dimostrato che ciò sia
avvenuto nelle date risultanti dalla contabilità, ma anzi, come già aveva osservato il Collaboratore
dell'Ufficio Indagini nelle sue notazioni scritte, tutte le registrazioni relative alle operazioni di cui si
tratta, avevano un numero di registrazione più alto del corrispondente numero progressivo del
registro storico, assegnato dal sistema contabile utilizzato, in funzione della data del movimento al
momento in cui viene dato l'ordine di passaggio dal registro transiente al registro storico, laddove
normalmente il numero per primo indicato dovrebbe essere più basso - salvi i casi nei quali le
operazioni vengano registrate dopo e in aggiunta a quelle relative all'ultimo glomo del mese. Nel
caso di specie, dunque, è dimostrato che le registrazioni avvennero dopo che la notizia concernente
il clamoroso fermo del Nerbini era circolata e resa di pubblico dominio. Dal che deriva la mancanza
di una prova tranquillizzante circa il tempo e la coincidenza dei pretesi pagamenti con il ritiro della
somma da parte del Fiorini.
Dal contesto indiziarlo, dunque, emerge sufficientemente chiarito il disegno della Massese
(alimentato dai vertici dirigenziali e operativi della società) di influire mediante l'intervento del
Nerbini e con l'utilità economica della rilevante somma a costui affidata, sull'esito della gara contro
la Mobilieri Ponsacco; le indagini svolte non hanno consentito di appurare (per l'ovvia mancata
collaborazione degli incolpati) i precisi destinatari della detta utilità; ma è chiaro che l'intendimento
era quello di alterare il normale svolgimento e quindi il risultato della partita, nel che, pacificamente
ed indipendentemente dal raggiungimento dell'intento, si compendia l'illecito sportivo descritto
dell'art. 2 C.G.S..
Del medesimo debbono dunque rispondere il Nerbini, il Fiorini, il Bonora e, per i titoli di cui al
deferimento; l'U.S Massese. Mentre per le sanzioni inttitte ai primi tre non si pone problema,
avendo la Commissione applicato la punizione minima prevista dalla normative di riferimento,
occorre riformare la decisìone della Commissione Disciplinare, in riferimento alla posizione della
società, in. accoglimento del gravame del Procuratore Federale.
In proposito, va anzitutto rigettata l'eccezione di inammissibilità, formulata dagli incolpati. E' vero,
infatti, che I'art. 27 comma 5 C.G.S., nel disciplinare i poteri della C.A.F., pone il divieto di
inasprimento delle sanzioni "a carico del reclamante o di interessati al reclamo"; ma certamente la
norma invocata dagli appellanti non interdice la reformatio in pejus quando vi sia impugnazione da
parte dell'Organo dell'accusa, non avendo senso altrimenti il conferimento al medesimo della facoltà
di proporre appello, ai sensi dall'art. 31.
II Procuratore Federale, del resto, è portatore pubblicistico, diverso da quello sia dei reclamanti che
degli altri interessati, per cui, anche in difetto di una esplicita previsione, deve ritenersi immanente
all'ordinamento disciplinare calcistico i1 principio che il divieto della reformatio in pejus non operi
in caso di impugnazione, appunto, proposta dall'organo accusatorio.
D'altra parte, la delibera impugnata è effettivamente errata in punto di sanzione inflitta alla società;
sia perché non tiene conto del principio che la postergazione di una penalizzazione ad altra stagione
sportiva è consentita dell'art. 8 comma 1 lett. f) C.G.S. solo quando si appalesi praticamente
inefficace nella stagione sportiva in corso - ciò che, evidentemente, è caso che non si dà nella
fattispecie, come presto si vedrà -, sia perché non ha adeguatamente valutato la particolarità della
fattispecie al suo esame, ovvero la circostanza che l'illecito in questione non è stato perpetrato nel
corso di quella che - secondo il gergo anglofono ormai imperante - si definisce "regolar season", ma
durante i "Play-out". Ovvero, non nel corso del campionato, ma di quella sua particolare appendice
che è si indirizzata a formare la Gassifica definitiva, ai fini della retrocessione, ma che,
coinvolgendo solo quattro delle diciotto squadre partecipanti al campionato, gode di una certa
autonomia organizzativa e disciplinare, che non consente la proiezione di un provvedimento
punitivo sulla classifica ante Play-out del campionato.stesso e, men che meno, sulla stagione
seguente.
Occorre dunque che la punizione riguardi la stagione 1996/97 e intervenga sulla Gassifica, quale
risulta dopo l'effettuazione delle gare di Play-out; e, per essere efficace ed adeguatamente afflittiva,
la sanzione non può essere che la retrocessione della Massese all'ultimo posto della Gassifica
1996/97, risultante appunto dalla disputa di tali gare.
Quanto all'appello .proposto dell'A.C. Mobilieri Ponsacco, esso è ammissibile in dio (ai sensi
dall'art. 31 comma 1 C.G.S.), ma ampiamente infondato nel merito.
La pretesa, infatti, di occupare il posto della Massese (prima nella classifica dei Play-out) si fonda
solo su mere congetture, ovvero sulla possibilità che l'apprendimento da parte dei calciatori della
società appellante, dèi fatti accaduti poco prima dell'inizio dell'incontro con la Massese, abbia
potuto influenzarli psicologicamente in modo nègativo, riverberandosi sui risultati dei due scontri
diretti: del che; manca, come è chiaro, qualunque possibilità di concreta valutazione. Anche perché
l'accoglimento della pretesa implicherebbe la invalidazione delle due gare stesse, ciò che esula dai
poteri di questa C.A.F., alla stregua degli atti di indagine raccolti.
Ne consegue che; mentre va accolto l'appello del Procuratore Federale, vanno rèspinti quelli del
Nerbini, del Fiorini; dall'U.S. Massese e dall'A.C. Mobilieri Ponsacco, con l'incameramento delle
relative tasse.
Appare invece meritevole di accoglimento il gravame interposto nell'interesse del calciatore Guidi.
Non pare, invero, che possa essere considerata come priva di giustificazioni valide la sua omessa
presentazione al Collaboratore dell'Ufficio Indagini.
L'appuntamento da questi fissato (e, per la verità, in un primo momento concordato dal Guidi) era,
infatti, per un'ora tardissima del giorno nel quale costui era documentamene rientrato da un lungo
trasferimento; e doveva svolgersi in località apprezzabilmente distante dalla di lui abitazione; il che
gli avrebbe consentito di rientrarvi solo in piena notte. Non appare dunque ingiustificata la sua
richiesta di un rinvio dell'incontro, del resto a brevissimo termine, essendosi il Guidi dichiarato
disposto (come emerge anche dalla relazione del Collaboratore in questione) ad incontrarlo
dovunque il glomo dopo. E non si vede davvero come tale differimento avrebbe potuto
compromettere lo svolgimento dell'indagine in corso.
In accoglimento dell'appello, deve dunque essere annullata la squalifica inflitta al calciatore in
questione; cui va restituita la tassa relativa.
Per i suesposti motivi, la C.A.F., riuniti gli appelli come innanzi proposti dal Procuratore Federale,
dell'U.S. Massese e dai Sigg.ri Fiorini Giuliano e Bonora Giampaolo, dal Sig. Nerbini Valentino;
dal Sig. Guidi Marco e dall'A.C. Mobilieri Ponsacco di Ponsacco (Pisa), così decide:
- accoglie l'appello del Procuratore Federale, retrocedendo I'U.S. Massese all'ultimo posto nella
classifica del Campionato di Serie C/2 1996/97, quale risulta dopo l'effettuazione delle gare di Play-
out; - accoglie l'appello del calciatore Guidi Marco, annullando la sanzione della squalifica
inflittagli fino al 30.10.1997 e disponendo la restituzione della tassa versata;
- respinge gli appelli dall'U.S. Massese, dei Sigg.ri Fiorini Giuliano, Bonora Giampaolo e Nerbini
Valentino,. nonché l'appello dall'A.C. Mobilieri Ponsacco e dispone l'incameramento delle relative
tasse.
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