F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 3/C Riunione del 28 Luglio 1997 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA POLISPORTIVA S. MARCO LA CATOLA 1984 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ATLETICO PETTORANELLO/ S. MARCO LA CATOLA DEL 31.5.1997 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Molise – Com. Uff. n. 82 del 30.6.1997)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998
Comunicato ufficiale 3/C Riunione del 28 Luglio 1997 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DELLA POLISPORTIVA S. MARCO LA CATOLA 1984 AVVERSO DECISIONI
MERITO GARA ATLETICO PETTORANELLO/ S. MARCO LA CATOLA DEL 31.5.1997
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Molise - Com. Uff. n. 82
del 30.6.1997)
La Polisportiva S. Marco La Catola 1984 ha proposto appello avverso la delibera della
Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Molise del 30 giugno 1997, di cui al Com.
Uff. n. 82, che ha rigettato il reclamo proposto dalla suddetta Pol. S. Marco La Catola avverso la
delibera del Giudice Sportivo presso detto Comitato del 12.6.1997 (Com. Uff. . 79).
Occorre in via preliminare rilevare che l'appello proposto attiene non tanto al meato della delibera
quanto alla asserita violazione delle norme processuali tendenti a garantire il contraddittorio delle
parti: ed è proprio tale doglianza che deve essere esaminata prescindendo dal merito della vicenda.
L'appello è fondato e va accolto.
Effettivamente, nel reclamo proposto in data 18.6.1997 alla Commissione Disciplinare, la ricorrente
S. Marco La Catola aveva espressamente richiesto ai sensi dall'art. 26 comma 6 C.G.S., di essere
ascoltata e di prendere visione dei documenti ufficiali.
Senonchè, come esulta dal verbale della riunione della Commissione Disciplinare, nonché dagli atti
del procedimento, non vi è prova alcuna che la Società reclamante sia stata inviata a presentarsi ed a
far valere oralmente e direttamente le proprie ragioni.
Sussiste, pertanto, la violazione dall'art. 26 comma 6 C.G.S..
In relazione a quanto precede, la C.A.F. in accoglimento dell'appello come in epigrafe proposto
dalla Polisportiva S. Marco La Catola 1984. di San Marco La Catola (Foggia), annulla, ai sensi
dall'art. 27 n. 5 C.G.S., per difetto di contraddittorio, l'impugnata delibera con rinvio degli atti alla
Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Molise per nuovo esame. Dispone la
restituzione della tassa versata.
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