F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 3/C Riunione del 28 Luglio 1997 – pubbl. su www.figc.it RICORSO PER REVOCAZIONE DELLA SOCIETA’ GIOVENTU’ CALCIO CERIGNOLA AVVERSO DECISIONI A SEGUITO DI VERTENZA ECONOMICA CON L’ALLENATORE DI LEO NICOLA (Delibera del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti. – Com. Uff. n. 5 Riunione del 22.2.1997)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998
Comunicato ufficiale 3/C Riunione del 28 Luglio 1997 – pubbl. su www.figc.it
RICORSO PER REVOCAZIONE DELLA SOCIETA' GIOVENTU' CALCIO CERIGNOLA
AVVERSO DECISIONI A SEGUITO DI VERTENZA ECONOMICA CON L'ALLENATORE DI
LEO NICOLA (Delibera del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti. - Com. Uff. n.
5 Riunione del 22.2.1997)
La Gioventù Calcio Cerignola ha proposto ricorso per revocazione avverso la decisione, emessa dal
Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 5 del
22 febbraio 1997, con la quale era stato accolto il reclamo proposto dall'allenatore della suddetta
Società Cerignola, Nicola Di Leo, a seguito di vertenza economica insorta con la stessa.
Occorre, in via preliminare, rilevare l'inammissibilità dell'appello per le ragioni che saranno qui di
seguito esposte, poiché dalla sussistenza di una situazione di inammissibilità consegue
l'impossibilità dell'esame del merito delle censure proposte dall'appellante.
Ciò premesso deve ritenersi che l'appello è inammissibile sotto un duplice profilo.
In primo luogo deve rilevarsi che le decisioni del Collegio Arbitrale non sono appellabili o
altrimenti impugnabili.
AI riguardo deve osservarsi che per quanto riguarda le impugnazioni vale il principio della
tassatività dei mezzi. di impugnazione con la conseguenza che debbono ritenersi impugnabili solo
quèi provvedimenti per i quali espressamente l'impugnazione sia prevista dalle norme federali: e ciò
non è sicuramente per quanto concerne i provvedimenti del Collegio Arbitrale.
Inoltre è da rilevare che l'atto di impugnazione è qualificato come °ricorso per revocazione°.
Senonchè la revocazione è sottoposta allo stesso principio di tassatività che vale per gli altri mezzi
ai impugnazione e per quanto riguarda la decisione del Collegio Arbitrale,come si è detto, nessuna,
impugnazione, neanche la revocazione è espressamente prevista dalle norme.
Infine, ammesso e non concesso che il provvedimento possa ritenersi impugnabile per revocazione
è da rilevare che la revocazione deve necessariamente basarsi su determinate specifiche situazioni
che le norme hanno preso in considerazione, mentre nella specie l'impugnante non deduce alcuno
dei casi espressamente previsti per la revocazione di precedenti decisioni.
In relazione a quanto precede la C.A.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione come
sopra proposto dalla Gioventù Calcio Cerignola di Cerignola (Foggia) ed ordina incamerarsi la
relativa tassa.
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