F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 3/C Riunione del 28 Luglio 1997 APPELLO DEL PISA CALCIO AVVERSO LA DECLARATORIA DI VALIDITA’ DELLA VARIAZIONE DI TESSERAMENTO DEL CALCIATORE GHIZZANI MARCO IN FAVORE DELL’A,C. SIENA (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 25/D – Riunioni del 20/21 .6.1997)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998
Comunicato ufficiale 3/C Riunione del 28 Luglio 1997
APPELLO DEL PISA CALCIO AVVERSO LA DECLARATORIA DI VALIDITA' DELLA
VARIAZIONE DI TESSERAMENTO DEL CALCIATORE GHIZZANI MARCO IN FAVORE
DELL'A,C. SIENA (Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 25/D - Riunioni del
20/21 .6.1997)
Con delibera pubblicata nel C.U. n. 25!D - Riunioni del 20/21.6.1997, la Commissione
Tesseramenti - richiesta dalla Lega Professionisti Serie C del giudizio di competenza sulla validità
di due variazioni di tesseramento concernenti il calciatore Marco Ghizzani, pervenute nella
medesima data alla Lega stessa, da parte delle società Siena e Pisa Calcio - dichiarava la validità di
quella stipulata dal calciatore con I'A.C. Siena e la nullità dell'altra.
A tale conclusione perveniva la Commissione Tesseramenti, osservando che si trattava di due
preliminari conclusi non in costanza di rapporto (in quanto il Ghizzani non era tesserato con alcuna
società), che sottostavano alla disciplina dall'art. 105 comma 2 N.O.I.F., in primis per l'obbligo di
stipularli su moduli predisposti dalla Lega, a pena di nullità. Ma il preliminare stipulato dal Pisa era
contenuto in un modulo distribuito per la stagione sportiva precedente (come emergeva dal numero
e dalle indicazioni fomite al riguardo dalla Lega di Serie C) e quindi appariva concretizzato in
epoca a quella antecedente al 1° aprile 1997, data a partire dalla quale ì preliminari per la stagione
in corso potevano essere stipulati sulla modulistica, diversamente numerata, posta in distribuzione
dalla citata Lega.
Tale ultima situazione concerneva, invece, ì1 preliminare concluso dell'A.C. Siena, alla quale
quindi il calciatore doveva essere attribuito.
Avverso tale delibera si appellava a questa Commissione il Pisa Calcio, sostenendo che il richiamo
al comma 2 dall'art. 105 N.O.I.F. era errato, regolando tale norma i rapporti tra calciatori e società
professionistiche (mentre il Ghizzani era, all'epoca della stipula, dilettante); soccorreva invece il
comma 4 della norma citata, per il quale il calciatore dilettante, dopo il termine di libera
contrattazione, sottoscrive un contratto che ha valore di accordo preliminare con efficacia dal 1°
luglio della stagione successiva. La variazione di tesseramento era dunque valida, per essere
contenuta in corretta modulistica; e comunque, perché il calciatore dilettante, indipendentemente
dalla modulistica, non sottoscrive un preliminare ma un contratto vero e proprio, che poi assume
natura di preliminare; in ogni caso, il termine del 1° aprile non si applicava a tale categoria di
calciatori.
Alla riunione odierna, il legale rappresentante della società appellante illustrava i motivi di
gravame.
Ciò premesso, ritiene la C.A.F. che il ricorso sia infondato.
L'uso di una valida modulistica è requisito previsto ad substantiam (cioè a pena di invalidità della
contrattazione) dell'art. 105 N.O.I.F.; il cui comma 2 non contempla soltanto rapporti contrattuali
fra società e calciatori professionisti, come chiaramente si evince dalla generalità di previsione della
norma (che parla, genericamente, di "società"). II contenuto di tale comma non è smentito dal
comma 4 - come pretende l'appellante - il quale, richiedendo le stesse garanzie del precedente,
introduce semplici varianti temporali per i calciatori aventi status di dilettante. Ad esse si richiama il
Pisa Calcio, ma la Commissione Tesseramenti ha correttamente evidenziato come non sia la data
(peraltro incerta) di sottoscrizione del preliminare, quella che vale ai fini della sua rat~ca, bensì
quella di inoltro alla Lega competente, inoltro che avvenuto nell'aprile 1997, dopo cioè che un
precedente contratto tra il Ghizzani e la società era stato consensualmente risolto e dopo che era
iniziata la distribuzione dei moduli per la stagione in corso, evidenzia la violazione normativa
censurata dalla delibera appellata, che appare dunque meritevole di conferma.
L'appello va pertanto respinto, con incameramento della relativa tassa. Per i suesposti motivi la
C.A.F. respinge l'appello come in epigrafe proposto da Pisa Calcio di Pisa ed ordina
l'incameramento della tassa versata.
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