F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 5/C Riunione del 18 Settembre 1997 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL F.C. SPORTING BENEVENTO 12 AVVERSO LE SANZIONIDELLASQUALIFICA FINO AL 6.10.1997 INFLITTA ALL’ALLENATORE SILVA MASSIMO, DELL’INIBIZIONE FINO AL 6.10.1997 INFLITTA AL SIG. FUSCO ANDREA E DELL’AMMENDA DI L. 800.000 A PROPRIO CARICO IRROGATE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE RISPETTNAMENTE DEGLI ARTT. 1 COMMA 1 E 6 COMMA 2 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n 14/C del 10.9.1997)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 5/C Riunione del 18 Settembre 1997 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL F.C. SPORTING BENEVENTO 12 AVVERSO LE SANZIONIDELLASQUALIFICA FINO AL 6.10.1997 INFLITTA ALL'ALLENATORE SILVA MASSIMO, DELL'INIBIZIONE FINO AL 6.10.1997 INFLITTA AL SIG. FUSCO ANDREA E DELL'AMMENDA DI L. 800.000 A PROPRIO CARICO IRROGATE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE RISPETTNAMENTE DEGLI ARTT. 1 COMMA 1 E 6 COMMA 2 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n 14/C del 10.9.1997) Su deferimento del Procuratore Federale, la Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C contestava a Massimo Silva, allenatore della società F.C. Sporting Benevento, ed a Fusco Andrea, medico sociale della stessa, la violazione dall'art. 1 comma 1 C.G.S. per avere ambedue tenuto una condotta antiregolamentare, avendo il Silva, nel corso della gara di Play-off, Benevento/Catanzaro, incitato un calciatore della propria squadra a dare una gomitata ad un avversario, ed il Fusco a spezzare la gambe agli avversari; inoltre, deferiva la società suddetta, ai sensi dall'art. 8 comma 2 C.G.S., per responsabilità oggettiva nelle violazioni ascritte ai predetti tesserati. In esito all'udienza ed all'acquisizione delle prove, la Commissione Disciplinare, con il Com. Uff. n. 14 in data 10 settembre 1997, infliggeva ad entrambi i deferiti l'inibizione fino al 6 ottobre 1997 ed alla società I'ammenda di lire 800.000. Avverso tale decisione, la suddetta Società proponeva reclamo a questa C.A.F., chiedendo in via principale, il proscioglimento e, in via subordinata, che l'inibizione e I'ammenda vengano ridotte in termini più equi; in via ancora più subordinata, che all'allenatore venga ridotta l'inibizione in proporzione della minore gravità del fatto contestato. Con il primo motivo la società ha sostenuto che il senso delle frasi incriminate era ben diverso da quello percepito dal Collaboratore dell'Ufficio Indagini: l'allenatore aveva invitato i suoi giocatori a tenere i gomiti larghi per non essere sistematicamente chiusi e non a colpire l'avversario con i gomiti; l'invito del medico sociale era invece di non farsi spezzare le gambe dagli avversari e non a spezzarle a costoro. Tali affermazioni sono, però, in contrasto con la relazione del Collaboratore dell'Ufficio Indagini; essa, come hanno esattamente osservato i primi giudici, costituisce un documento di fede privilegiato, che non può essere smentito da semplici argomentazioni difensive. Con il secondo motivo si è sostenuto una sperequazione delle sanzioni, per la differente gravità delle due infrazioni, essendo minore quella dell'infrazione contestata all'allenatore. Va, però, rilevato che le inibizioni sono state contenute a meno di un mese e la reclamante non può lamentarsene per l'iniquità. II provvedimento disciplinare appare benevolo, perché l'incitamento ad avere un comportamento violento è di una gravità eccezionale, tanto più che proveniva da coloro che dovrebbero esaltare l'agonismo e non la violenza. Va, infine, osservato che il mancato intervento degli Ufficiali di gara nei confronti dei due inquisiti non inficia la prova a loro carico: L'arbitro, in particolare, ben poteva non sentire le espressioni di incitamento dei due tesserati, essendo intento a dirigere la gara ed i due sicuramente erano stati attenti a pronunciare le frasi incriminate quando quello era lontano. II reclamo va, pertanto, respinto e la tassa versata va incamerata. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dal F.C. Sporting Benevento di Benevento e dispone incamerarsi la tassa versata.
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