F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 5/C Riunione del 18 Settembre 1997 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.S.C. PATRIAVARCATURO AVVERSO LA DECLARATORIA DI VALIDITA’ DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE TATAFIORE GIANLUCA IN FAVORE DELL’A.C. CAMPANIA E AVVERSO IL DEFERIMENTO DISPOSTO A PROPRIO CARICO DALLA COMMISSIONE TESSERAMENTI (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 3/D – Riunioni del 25/26.7.1997)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998
Comunicato ufficiale 5/C Riunione del 18 Settembre 1997 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DELL'A.S.C. PATRIAVARCATURO AVVERSO LA DECLARATORIA DI
VALIDITA' DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE TATAFIORE GIANLUCA IN
FAVORE DELL'A.C. CAMPANIA E AVVERSO IL DEFERIMENTO DISPOSTO A PROPRIO
CARICO DALLA COMMISSIONE TESSERAMENTI (Delibera della Commissione Tesseramenti
- Com. Uff. n. 3/D - Riunioni del 25/26.7.1997)
Con atto in data 26.6.1997, la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania
rimetteva alla Commissione Tesseramenti il giudizio di competenza in ordine alla regolarità del
tesseramento del calciatore Gianluca Tatafiore, nato il 17.12.1973, per la società A.S.C.
Patriavarcaturo.
II giudizio traeva origine dal reclamo proposto dalla A.C. Junior Castelvoltumo avvero la regolarità
della gara Patriavarcaturo/Castelvotturno, disputata per il Campionato di 1a Categoria I'11 maggio
1997. La società reclamante aveva contestato la regolarità della posizione di tesseramento del
predetto calciatore.
La Commissione Tesseramenti rilevava che dagli atti risultava una richiesta di tesseramento n.
0039556, intestata a Tatafiore Luca (e non Gianluca), nato il 17.1.1973 (e non il 17.12.1973),
sottoscritta il 30.12.1992 in favore della A.S.C. Patriavarcaturo.
Rilevava ancora la Commissione Tesseramenti che, agli atti, risultavano ancora la variazione de
tesseramento n. 011183, intestata a Tatafiore Gianluca, nato il 17.12.1973, sottoscritta in data
28.10.1989 a seguito del trasferimento dalla G.I.S. Napoli S.p.A. in favore dall'A.C. Campania,
società dichiarata inattiva dalla stagione sport'rva 1993/94; nonchè la posizione in lista di svincolo
del medesimo calciatore in data 2.12.1994.
I due nominativi si riferiscono allo stesso calciatore, secondo ammissione della stessa A.S.C.
Patriavarcaturo e, pertanto, concludeva la Commissione Tesseramenti, il calciatore allorchè ha
sottoscritto, in data 30.10.1992, la richiesta di tesseramento per I'A.S.C. Patriavarcaturo era già
vincolato. con l'A.C. Campania, in quanto la sua iscrizione in lista di svincolo, per inattività di detta
società, è successiva al 2.12.1994.
L'eccezione formulata dal calciatore e dalla di lui madre, in quanto all'epoca il calciatore era
minorenne, con la quale si obiettava che la firma apposta sulla lista di trasferimento in favore
dall'A.C. Campania era stata falsificata, è stata disattesa dalla Commissione Tesseramenti sulla base
del raffronto con sottoscrizioni apposte ad atti sicuramente provenienti dagli interessati:
Con decisione pubblicata sul Comunicato, Ufficiale n. 3/D - Riunioni del 25/26.7.1997, pertanto, la
Commissione Tesseramenti dichiarava la nullità del tesseramento del Tatafiore con I'A.S.C.
Patrivarcaturo.
Avverso la predetta decisione propone appello in questa sede I'A.S.C. Patriavarcaturo che, con
ampie argomentazioni attinenti peraltro ad un'unica tesi, contesta che il calciatore in questione sia
mai stato tesserato per la A.C. Campania e oppone nuovamente la falsità della firma apposta alla
nota di. variazione di tesseramento n. 011183.
L'esame di detta nota di variazione, datata 28.10.1989, concernente il trasferimento del Tatafiore dal
G.I.S. Napoli S.p.A. all'A.C. Campania, e in particolare della firma del predetto calciatore porta alla
conclusione cui è già pervenuta la Commissione Tesséramenti. dell'assoluta identità della stessa con
la sottoscrizione apposta dallo stesso calciatore alla carta d'identità. Del pari, è del tutto simile a
quella apposta alla carta d'identità la firma della madre del calciatore in parola sulla predètta nota di
variazione. La identità delle firme con quelle confrontate sono così evidenti da non richiedere
assolutamente alcuna perizia grafologica.
Deve, pertanto, essere confèrmata la decisione impugnata, che ha rilevato l'indebito doppio
tesseramento del calciatore, non essendo questi ancora svincolato, per inattività della società di
appartenenza, alla data del 30.10.1992, allorchè ha sottoscritto il nuovo tesseramento per l'A.S.C.
Patriavarcaturo.
La tassa di reclamo va incamerata.
Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come in epigrafe proposto dall'A.S.C. Patriavarcaturo
di Giugliano (Napoli) èd ordina incameramento della relativa tassa.
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