F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 5/C Riunione del 18 Settembre 1997 APPELLO DELL’A.S.C. PATRIAVARCATURO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PATRIAVARCATURO/JUNIOR CASTELVOLTURNO DELL’11.5.1997 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania-Com. Uff. n. 11 deI 27.8.1997)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 5/C Riunione del 18 Settembre 1997 APPELLO DELL'A.S.C. PATRIAVARCATURO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PATRIAVARCATURO/JUNIOR CASTELVOLTURNO DELL'11.5.1997 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania-Com. Uff. n. 11 deI 27.8.1997) L'A.C. Junior Castelvolturno proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania avverso l'esito della gara Patriavarcaturo/Junior Castelvolturno, disputata per il Campionato di 1a Categoria I'11.5.1997 e terminata con il risultato di 1 - 1, sostenendo che per la gara l'A.S.C. Patriavarcaturo aveva schierato tre calciatori, Tatafiore Gianluca, Spina Simon e Troiano Giampiero in posizione irregolare. La Commissione Disciplinare, sulla scorta della decisione della Commissione Tesseramenti che, con delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 3/D - Riunioni del 25/26.7.1997, aveva dichiarato la nullità del tesseramento del calciatore Tatafiore sul rilievo che lo stesso, all'atto del suo tesseramento, risultava ancora tesserato con I'A.C. Campania, in guarito non ancora svincolato per inattività di detta società, dichiarava l'irregolare partecipazione alla gara di detto calciatore e, per l'effetto, in applicazione dall'art. 7, comma quinto, del Codice di Giustizia Sportiva, infliggeva all'A.S.C. Patriavarcaturo la perdita della suddetta gara con il punteggio di 0-2 (Com. Uff. n. 11 de127 agosto 1997). Avverso la predetta decisione ha proposto appello in questa sede l'U.S. Patriavarcaturo. Rileva la società appellante di avere presentato reclamo a questa C.A.F. avverso la decisione della Commissione Tesseramenti più indietro citata e rimettendo, pertanto, alla decisione su detto reclamo relativo alla regolarità del tesseramento del calciatore Tatafiore, anche il giudizio originato con l'appello in esame. L'appello dell'A.S.C. Patravarcaturo, peraltro, è stato rigettato da questa C.A.F. con decisione adottata in data odierna, essendosi rilevata la fondatezza delle conclusioni cui è pervenuta la Commissione Tesseramenti con l'annullamento del tesseramento del predetto calciatore con la società appellante. Di conseguenza, deve essere respinto anche l'appello proposto in questa sede, essendosi accertato che il calciatore Tatafiore ha partecipato alla gara in contestazione in posizione irregolare. Deve, quindi, confermarsi la impugnata decisione della Commissione Disciplinare che, in applicazione dall'art. 7, comma quinto, del Codice di Giustizia Sportiva, ha inflitto all'A.S.C. Patriavarcaturo la perdita della gara dell'11.5.1997. La tassa di reclamo deve, pertanto, essere incamerata. Per i suesposti motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dall'A.S.C. Patriavarcaturo di Giugliano (Napoli) e dispone incamerarsi la tassa versata.
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