F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 5/C Riunione del 18 Settembre 1997 RICORSO PER REVOCAZIONE DELL’A.S. LIVORNO CALCIO AVVERSO DECISIONI A SEGUITO DI VERTENZA ECONOMICA CON IL CATANIA CALCIO IN ORDINE ALL’INDENNITA’ DI PREPARAZIONE E PROMOZIONE, EX ART. 98 N.O.I.F., DEL CALCIATORE DI BIN RIKI (Delibera della C.A.F. – Com. Uff. n. 41/C – Riunione del 20.6.1996)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998
Comunicato ufficiale 5/C Riunione del 18 Settembre 1997
RICORSO PER REVOCAZIONE DELL'A.S. LIVORNO CALCIO AVVERSO DECISIONI A
SEGUITO DI VERTENZA ECONOMICA CON IL CATANIA CALCIO IN ORDINE
ALL'INDENNITA' DI PREPARAZIONE E PROMOZIONE, EX ART. 98 N.O.I.F., DEL
CALCIATORE DI BIN RIKI (Delibera della C.A.F. - Com. Uff. n. 41/C - Riunione del 20.6.1996)
Con delibera adottata nella riunione del 20.6.1996 questa C.A.F., pronunciando sull'appello
proposto dall'A.S. Livorno CaIcio avverso la delibera della Commissione Vertenze Economiche
pubblicata sul Com. Uff. n. 16/D Riunione del 12.12.1995, lo dichiarava inammissibile, per
precedente giudizio, per la parte inerente la sussistenza del diritto del CaIcio Catania all'indennità di
preparazione e promozione riferita al calciatore Di Bin Riki e lo respingeva nel resto.
Ricorre per revocazione l'A.S. Livorno Calcio adducendo che, successivamènte alla decisione
impugnata, a seguito della nuova pronuncia della Corte Federale del 12.7.1996, pubblicata sul Com.
Uff. n. 8/Cf del 22.7.1996 e del D.L. 17.5.1996 n.272, veniva sancita la totale abrogazione
dell'istituto dell'indennità indicata, nonchè l'applicabilità di tale disposizione a tutti i casi di
controversia pendente. Chiede quindi la revoca dell'impugnata delibera per la ricorrenza di un fatto
nuovo sopravvenuto che avrebbe comportato una diversa pronuncia (art. 28 lettera d/ C.G.S.).
II ricorso é inammissibile.
Ed invero allorquando il Legislatore federale parla di "fatto decisivo" che l'Organo disciplinare
autore della decisione divenuta inappellabile non ha esaminato per non averlo potuto conoscere,
intende ovviamente riferirsi ad un elemento o ad una circostanza di particolare significato
probatorio che attenga al merito del giudizio e che abbia il carattere della novità, sì da costituire, nel
quadro delle risultanze a suo tempo acquisite, un quid pluris, e non già ad una successiva diversa
applicazione giurisprudenziale o normativa della regola applicata. Né è a parlarsi, nella specie, di
retroattività di una norma interpretativa, che non può,incidere sul giudicato formatosi sotto l'impero
della norma precedente (cfr. C.A.F. Com. Uff. n.4/C-24.7.1984-recl. Hellas Verona S.p.A.).
La prospettata tesi nari coincide quindi con le previsioni contenute nell'att. 28 citato.
Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione come innanzi proposto
dal Livorno Calcio di Livorno ed ordina l'incameramento della relativa tassa.
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