F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 6/C Riunione del 25 Settembre 1997 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.C. SAN LUCIDO 1987 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SAN MARCO/SAN LUCIDO 1987 DEL 2.3.1997 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria Com. Uff. n. 88 del 22.4.1997)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998
Comunicato ufficiale 6/C Riunione del 25 Settembre 1997 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DELL'A.C. SAN LUCIDO 1987 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SAN
MARCO/SAN LUCIDO 1987 DEL 2.3.1997 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il
Comitato Regionale Calabria Com. Uff. n. 88 del 22.4.1997)
L'A.C. San Lucido 1987 ha proposto appello avverso la decisione della Commissione Disciplinare
presso il Comitato Regionale Calabria (Com. Uff. n. 88 del 22 aprile 1997), con la quale è stato
rigettato il reclamo avanzato in deferimento all'asserita posizione irregolare del calcíatore Anastasio
Francesco dell'A.S. San Marco nella gara disputata il 2 marzo 1997, conclusasi con il punteggio di 1
- 1.
Secondo l'assunto dell'appellante l'Anastasio non avrebbe avuto titolo a partecipare alla gara perchè
espulso dal campo nell'incontro disputato nella giornata immediatamente precedente (23 febbraio
1997), il che avrebbe comportato la sua squalifica automatica, giusta il disposto dall'art. 36 comma
2 C.G.S..
Ritenutane la necessità, questa Commissione, sospeso il giudizio, ha disposto l'invio degli atti
all'Ufficio Indagini per gli opportuni accertamenti. L'istruttoria che ne è seguita non ha offerto
elementi in grado di superare
il contenuto del referto dell'arbitro dell'incontro Bisignano/San Marco del 23 febbraio 1997 nel
corso del quale, secondo l'appellante, sarebbe stato espulso il calciatore Anastasio.
AI contrario, nel referto non figura alcuna espulsione e l'arbitro, interrogato dall'Inquirente, offre ad
aver confermato integralmente il suo rapporto, ha fornito particolari notizie sullo svolgimento della
gara e sulla stesura del documento, tali da far intendere che il suo ricordo di quella giornata è ben
vivo, sicchè viene meno ogni dubbio in ordine alla circostanza prospettata dall'appellante (oltre
tutto, senza che sia stato neppure adombrata una qualsiasi causale atta a giustificare la pretesa
omissione in referto dell'avvenuta espulsione di uno o più calciatori).
Come noto, la presunzione di attendibilità che assiste le risultanze dei documenti ufficiali può
essere messa in discussione solo in presenza di evidenti contraddizioni o di manifeste illogicità:
nessuno di questi casi si verifica nella fattispecie e pertanto la decisione della Commissione
Disciplinare non può che trovare conferma.
Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dell'A.C. San Lucido 1987 di
San Lucido (Cosenza) e dispone incamerarsi la relativa tassa.
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