F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 7/C Riunione del 9 Ottobre 1997 – pubbl. su www.figc.it APPELLI DEI SIGG.RI PAOLINELLI SERGIO E RENZI ROBERTO AVVERSO LE SANZIONI DELLE SQUALIFICHE FINO AL 31.3.1999 LORO INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE MARCHE S.G.S., PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Marche del Settore per I’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 3 del 6.8.1997)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998
Comunicato ufficiale 7/C Riunione del 9 Ottobre 1997 – pubbl. su www.figc.it
APPELLI DEI SIGG.RI PAOLINELLI SERGIO E RENZI ROBERTO AVVERSO LE
SANZIONI DELLE SQUALIFICHE FINO AL 31.3.1999 LORO INFLITTE A SEGUITO DI
DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE MARCHE S.G.S., PER
VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S. (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado
presso il Comitato Regionale Marche del Settore per I'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n.
3 del 6.8.1997)
I Signori Paolinelli Sergio e Renzi Roberto hanno proposto appello a questa C.A.F. avverso le
decisioni del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Marche del Settore per
l'Attività Giovanile e Scolastica, il quale, a seguito di deferimento disposto dal Presidente del
Comitato medesimo, infliggeva loro la sanzione della squalifica fino al 31.3.1999, per violazione
dall'art. 1 comma 1 C.G.S., per inottemperanza alle disposizioni federali in relazione allo
svolgimento di due tornei per la Categoria Pulcini, disputatisi a maggio e giugno 1997, organizzati
dalla società Aurora Calcio Jesi nella quale i due reclamanti ricoprono le funzioni di Responsabili
Tecnici (Com. Uff. n. 3 del 7 agosto 1997).
Gli appellanti hanno, in via preliminare, tra l'altro, eccepito l'irritualità del procedimento
disciplinare a loro carico, non avendo ricevuto comunicazione diretta né dell'atto di deferimento, da
parte dell'Organo denunciante, né dell'atto di contestazione dell'addebito, da parte dell'Organo
disciplinare, per cui non sono stati messi nelle condizioni di poter produrre proprie deduzioni
difensive, né di avvalersi del diritto di essere ascoltati, né, infine, di conoscere la data fissata
dall'Organo disciplinare per l'esame e la discussione del procedimento.
L'appello si appalesa fondato e meritevole di accoglimento.
Ed invero, esulta che I'atto di deferimento disposto dal Presidente del Comitato Regionale è stato
reso noto esclusivamente mediante pubblicazione sul Com. Uff. n. 2 del 21 luglio 1997 e che il
Giudice Sportivo di 2° Grado, senza dar luogo ad alcun atto istruttorio, ha assunto le proprie
decisioni che sono state rese note sul precitato Com. Uff. n. 3.
Resta quindi accertata la palese inosservanza delle modalità precedutali fissate dagli art. 24 e 25
punto 2 C.G.S., per cui ne consegue che deve annullarsi l'impugnata delibera e disporsi il rinnovo
del procedimento.
Per i suesposti motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dai Sigg.ri
Paolinelli Sergio e Renzi Roberto, annulla l'impugnata delibera, ai sensi dall'art. 27 n. S C.G.S., per
violazione del contraddittorio, con rinvio al Giudice Sportivo di 2° Grado per il rinnovo del
procedimento. Ordina la restituzione della tassa versata.
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