F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 8/C Riunione del 9 Ottobre 1997 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL CALCIATORE ZIMBARDI MARIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30 GIUGNO 1998 INFLITTAGLI, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 24/C del 24.9.1997)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998
Comunicato ufficiale 8/C Riunione del 9 Ottobre 1997 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DEL CALCIATORE ZIMBARDI MARIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA
SQUALIFICA FINO AL 30 GIUGNO 1998 INFLITTAGLI, A SEGUITO DI DEFERIMENTO
DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S.
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 24/C
del 24.9.1997)
Al calciatore Zimbardi Mario, tesserato dall'U.S. Avellino, veniva contestata, a seguito di
deferimento del Procuratore Federale, la violazione dall'art. 1 comma 1 C.G.S. per avere falsificato
la lista di trasferimento dell'U.S. Avellino alla S.S.C. Molano, società per la quale aveva poi
disputato numerose gare nella stagione sportiva 1996/97.
La competente Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C affèrmava la
responsabilità del deferito e con delibera pubblicata nel Com. Uff. n. 24/C del 24 settembre 1997 gli
infliggeva la squalifica fino a tutto il 30 giugno 1998.
II tesserato ha proposto appello per chiedere la riduzione della squalifica. II gravame non merita
accoglimento.
La responsabilità dello Zimbardi è fuori discussione: lo stesso inquisito ha ammesso di essersi
dapprima procurata una lista di trasferimento e quindi di averla falsificata, munendola di timbri
contraffatti dall'U.S. Avellino nonché della firma del Presidente della società.
Anche in questa sede, come già aveva fatto nel giudizio di primo grado, l'appellante ha ritenuto di
giustificare il suo operato adducendo a scusante il desiderio di prendere l'attività agonistica, svolta
senza scopo di lucro, che a suo dire gli veniva preclusa dell'U.S. Avellino, ed invocando altresì
particolare considerazione per la giovane età e la mancanza di precedenti disciplinari a carico.
Rileva il Collegio che la punizione inflitta, nella cui determinazione i primi giudici hanno
sicuramente tenuto conto delle circostanze evidenziate dall'incolpato, appare del tutto adeguata alla
particolare gravità dell'infrazione addebitata al calciatore Zimbardi e quindi in suscettibile di
riduzione.
Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dal calciatore Zimbardi Mario ed
ordina l'incameramento della tassa versata.
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