F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 8/C Riunione del 9 Ottobre 1997 APPELLO DELLA POL. ORATORIO AURORA OMBRIANO AVVERSO LA CONCESSIONE, A NORMA DELL’ART. 109 COMMA 2 N.O.I.F. DELLO SVINCOLO D’AUTORITA’ AL CALCIATORE BRUGNA DARIO (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 5/D – Riunioni nel 29/30.9.1997)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 8/C Riunione del 9 Ottobre 1997 APPELLO DELLA POL. ORATORIO AURORA OMBRIANO AVVERSO LA CONCESSIONE, A NORMA DELL'ART. 109 COMMA 2 N.O.I.F. DELLO SVINCOLO D'AUTORITA' AL CALCIATORE BRUGNA DARIO (Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 5/D - Riunioni nel 29/30.9.1997) Con decisione dell'1.7.1997, il Comitato Regionale Lombardia della Lega Nazionale Dilettanti respingeva l'istanza presentata dal calciatore Dario Brugna, al fine di ottenere lo svincolo d'autorità, ex art.109 N.O.I.F., per inattività nei confronti della Pol. Oratorio Aurora Ombriano, avendo rilevato che il medesimo non vi aveva allegato la ricevuta della raccomandata da inoltrarsi alla società di appartenenza. Tale decisione era reclamata dal Brugna dinanzi alla Commissione Tesseramenti, la quale, con delibera pubblicata nel C.U. n.5/D - Riunione del 29/30.9.1997, preso atto che la irregolarità formale rilevata dal Comitato Regionale era stata sanata dal calciatore (mediante allegazione della ricevuta) e che la controparte non si era mai formalmente opposta alle richieste avanzate dal medesimo, disponeva lo svincolo d'autorità, ai sensi dell'art.109 sopra citato. Avverso tale delibera si appella ora a questa Commissione la società interessata, facendo rilevare che il Brugna aveva disatteso il disposto del comma 2 della norma in questione e che niente essa aveva da controdedurre, essendo stata respinta dal Comitato Regionale la richiesta di svincolo. Mai, in ogni caso, aveva prestato adesione alla medesima. Chiede, pertanto, l'annullamento della delibera impugnata. L'appello è infondato. E' vero che il 2° comma dall'art. 109 impone l'allegazione alla richiesta di svincolo inviata al Comitato della ricevuta della raccomandata indirizzata alla controparte, ma l'omessa allegazione, ove non sia conseguenza del mancato invio della raccomandata, non costituisce ragione di rigetto della richiesta, potendosi e dovendosi, in tal caso, chiederne la successiva consegna all'interessato. Bene, quindi, la decisione della Commissione Tesseramenti ha valutato tale situazione dal punto di vista formale. E bene ha deciso nel merito, rilevando come la società appellante, che effettivamente aveva ricevuto copia della richiesta di svincolo e non si era opposta, nulla aveva obiettato al riguardo, prestando in tal modo adesione alla richiesta stessa. Nè ha alcun valore l'argomento oggi svolto, per il quale la società non aveva interesse a replicare, visto il rigetto dell'istanza del Brugna; questo, infatti, è accaduto dopo la presentazione, come è ovvio, e la società, per manifestare la sua contrarietà, avrebbe dovuto svolgere le proprie ragioni dinanzi al Comitato Regionale non potendo evidentemente sapere in anticipo quale sarebbe stato l'esito del procedimento in quella sede. Se ciò non bastasse, deve poi rilevarsi che neppure dinanzi alla Commissione Tesseramenti l'attuale appellante si è opposta, per cui si è verificato l'effetto adesivo previsto dal comma 5 dall'art. 109 N.O.I.F.. L'appello deve dunque essere rigettato, con incameramento della relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dalla Pol. Oratorio Aurora Ombriano di Ombriano (Cremona) e dispone l'incameramento della relativa tassa.lcio Femminile dai primi giudici.
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