F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 10/C Riunione del 3 Dicembre 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA GIOVENTÙ CALCIO CERIGNOLA AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER N. 7 GIORNATE DI GARA E DELLE SQUALIFICHE INFLITTE AI CALCIATORI LOSETO GIOVANNI E CANALE LUIGI RISPETTIVAMENTE PER CINQUE E QUATTRO GARE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 43 – Riunione del 13.11.1998)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 10/C Riunione del 3 Dicembre 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA GIOVENTÙ CALCIO CERIGNOLA AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER N. 7 GIORNATE DI GARA E DELLE SQUALIFICHE INFLITTE AI CALCIATORI LOSETO GIOVANNI E CANALE LUIGI RISPETTIVAMENTE PER CINQUE E QUATTRO GARE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n. 43 - Riunione del 13.11.1998) L'arbitro della gara Gioventù Calcio Cerignola/Melfi, disputata il 25.10.1998 nell'ambito del Campionato Nazionale Dilettanti e terminata col punteggio di 0 a 1, riferiva nel proprio rapporto fatti di rilevante gravità commessi da sostenitori, tesserati e dirigenti della società Gioventù Calcio Cerignola sia nel corso del secondo tempo della partita che a partita ultimata; a seguito di tali fatti l'auto dell'arbitro era stata danneggiata ed era stato necessario mobilitare la Forza Pubblica per evitare più pesanti conseguenze. II Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 25 del 28 ottobre 1998, infliggeva alla G.C. Cerignola la squalifica del campo di giunco per otto gare effettive, mentre squalificava per cinque gare il calciatore Loseto Giovanni e per quattro il calciatore Canale Luigi. La competente Commissione Disciplinare, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 43 del 13 novembre 1998, nel pronunciarsi sul reclamo proposto dalla società, lo accoglieva parzialmente, riducendo di una giornata la squalifica del campo e confermando nel resto l'impugnato provvedimento. Propone appello la G.C. Cerignola, adducendo che le sanzioni inflitte sono eccessive. II gravame non ha fondamento. Ed invero le azioni poste in essere dai tesserati e dai sostenitori della società reclamante - consistite in minacce formulate da sconosciuti introdottisi sul terreno di giunco, in aggressioni fisiche all'arbitro e ai suoi assistenti, negli indicati danni all'auto del Direttore di gara, in immotivate minacce - risultano adeguatamente punite; ulteriori riduzioni delle sanzioni ne sminuirebbero l'efficacia e l'esemplarità. II rigetto dell'appello comporta l'incameramento della tassa. Per questi motivi la C.A.F respinge l'appello come innanzi proposto dalla Gioventù Calcio Cerignola di Cerignola (Foggia) e dispone l'incameramento della tassa versata.
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