F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 10/C Riunione del 3 Dicembre 1998 – pubbl. su www.figc.it RICORSO DEL PRESIDENTE DELLA F.I.G.C. AVVERSO LA DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PRESSO IL COMITATO REGIONALE MARCHE CON LA QUALE VENIVA INFLITTA ALL’ALLENATORE MANCINI MARCELLO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 31.3.1999 (Com. Uff. n. 8 del 17.9.1998)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 10/C Riunione del 3 Dicembre 1998 – pubbl. su www.figc.it RICORSO DEL PRESIDENTE DELLA F.I.G.C. AVVERSO LA DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PRESSO IL COMITATO REGIONALE MARCHE CON LA QUALE VENIVA INFLITTA ALL'ALLENATORE MANCINI MARCELLO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE FINO AL 31.3.1999 (Com. Uff. n. 8 del 17.9.1998) Ricorre a questa C.A.F., avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche di cui al Com. Uff. n. 8 del 17 settembre 1998, il Presidente della F.I.G.C. lamentando il difetto di giurisdizione relativamente al punto b) della decisione (inibizione al Mancini tino al 31.3.1999). II ricorso è fondato, in quanto, effettivamente, la Commissione Disciplinare non aveva per espressa ed in equivoca formulazione normativa di cui all'ari. 33 del Regolamento del Settore Tecnico giurisdizione alcuna in ordine alla violazione contestata al Mancini. Per i tecnici, infatti, salvo í casi d'illecito sportivo o d'infrazioni inerenti all'attività agonistica, il Regolamento riserva un'autonoma ed esclusiva giurisdizione. La decisione pertanto va annullata per difetto di giurisdizione dell'organo che ha emesso il provvedimento, stante la competenza del Comitato Esecutivo del Settore Tecnico, cui gli atti vanno trasmessi, a giudicare il Mancini per le infrazioni che gli sono state ascritte. Per i suesposti motivi, la C.A.F., in accoglimento del ricorso come innanzi proposto dal Presidente della F.I.G.C. annulla, ai sensi dall'art. 27 n. S C.G.S.. l'impugnata delibera perché assunta da Organo privo di competenza al riguardo, con rinvio degli atti al Comitato Esecutivo del Settore Tecnico.
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