F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 12/C Riunione del 17 Dicembre 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’AGRIGENTO CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA AGRIGENTO/NUOVO TERZIGNO DEL 27.9.1998 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la L.N.D. – Com. Uff. n. 47 del 20.11.1998)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 12/C Riunione del 17 Dicembre 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'AGRIGENTO CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA AGRIGENTO/NUOVO TERZIGNO DEL 27.9.1998 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la L.N.D. - Com. Uff. n. 47 del 20.11.1998) La Società Agrigento Calcio ha proposto reclamo a questa Commissione d'Appello Federale avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti, dì cui al Comunicato Ufficiale n. 47 del 20 novembre 1998, con la quale è stato respinto il ricorso avverso il provvedimento del Giudice Sportivo presso la Lega medesima, pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 25 del 28 ottobre 998, che ha inflitto ad essa società la perdita della gara del Campionato Nazionale Dilettanti disputata il 27.9.1998 con il punteggio di 0-2. Tale sanzione era stata inflitta perché il Giudice Sportivo aveva ritenuto che la società, pur avendo provveduto a schierare in campo inizialmente due calciatori nati dopo il 1° gennaio 1980, in ossequio alla disposizione della Lega Nazionale Dilettanti, dì cui al Comunicato Ufficiale n. 1 in data 1° luglio 1998, aveva sostituito uno di essi con il calciatore Erriu Giuseppe, nato il 23.7.1977. L'appello va respinto. Si osserva che le doglianze della reclamante si concretano in sostanza in uno scambio di maglie tra due calciatori di riserva di cui uno entrato in campo in sostituzione di altro nel corso della gara. In particolare, sostiene la società che la sostituzione era stata effettuata tra il calciatore Milioto Marco, nato il 12.8.1980, e Zambuto Giuseppe, nato il 15.3,1980, il quale per errore aveva indossato la maglia recante il numero 13, appartenente al calciatore Erriu Giuseppe. Tale scambio di maglie era stato fatto notare a fine gara all'arbitro, il quale pur riconoscendo le diversità fisiche dei due giocatori non ha ritenuto di modificare il rapporto relativamente alle sostituzioni. Tale assunto, però, è stato smentito dalle risultanze dei documenti ufficiali. II rapporto di gara è integrato dal Direttore di gara, su richiesta del Giudice Sportivo, mediante la conferma dell'identità del calciatore Erriu Giuseppe, entrato in campo in sostituzione di Milioto Marco. L'arbitro ha, infatti, affermato di avere controllato prima della gara la corrispondenza dell'identità dei calciatori, rilevata dai documenti esibiti, ed il numero della maglia da ciascuno indossata, come indicato nell'elenco nominativo consegnato dalla società Agrigento. Non sussiste, pertanto, dubbio sull'identità del calciatore che ha sostituito il suo collega Milioto e che è nato in data anteriore al 1° gennaio 1980. Con tale irregolarità la società ha disatteso l'obbligo imposto dalla Lega Nazionale Dilettanti, così come accertato dal Giudice Sportivo, non avendo schierato in campo per tutta la durata della gara almeno due calciatori, nati successivamente al 1° gennaio 1980. A seguito del rigetto del reclamo la tassa versata va incamerata. Per i suesposti motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'Agrigento Calcio di Agrigento ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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