F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 12/C Riunione del 17 Dicembre 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’U.S. BAVENESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BAVENESE/GOZZANO DELL’11.10.1998 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte – Valle d’Aosta – Com. Uff. n. 19 del 12.11.1998)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999
Comunicato ufficiale 12/C Riunione del 17 Dicembre 1998 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DELL'U.S. BAVENESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BAVENESE/GOZZANO DELL'11.10.1998 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte - Valle d'Aosta - Com. Uff. n. 19 del 12.11.1998)
L'U.S. Bavenese proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte - Valle d'Aosta in ordine alla regolarità della gara Bavenese/Gozzano, disputata per il Campionato di 1 Categoria, Girone A, I'11.10.1998 e terminata con il risultato di 1-2.
Deduceva la reclamante che alla gara aveva preso parte, schierato dalla società avversaria, il calciatore Emanuele Turdo, non in regola con il tesseramento e, pertanto, in posizione irregolare.
La reclamante chiedeva, quindi, che venisse irrogata alla società avversaria la punizione sportiva della perdita della gara in questione con il punteggio di 0-2. La Commissione Disciplinare accertava che il predetto calciatore era tesserato per I'A.C. Gozzano a decorrere dal 12.9.1998, proveniente dal G.S. HM Arona, e che quindi aveva titolo a partecipare alla predetta gara, respingendo, di conseguenza il reclamo (Com. Uff. n. 19 del 12 novembre 1998).
Propone appello in questa sede l'U.S. Bavenese, ma l'appello non è fondato. Dagli accertamenti effettuati presso l'Ufficio Tesseramenti della F.I.G.C. risulta che il predetto calciatore effettivamente è tesserato per il G.S. HM Arona, ma che lo stesso è Stato trasferito in prestito il 12.9.1998, prima della gara in contestazione all'A.C. Gozzano e che, pertanto, poteva legittimamente essere schierato da detta società nella gara disputata con l'appellante.
La discrasie tra le date di tesseramento alle quali fa riferimento l'appellante sono dovute esclusivamente ai ritardi nelle registrazioni meccanografiche dei movimenti dei calciatori.
L'appello, in conclusione, va respinto.
La tassa di reclamo, di conseguenza, va incamerata.
Per i suesposti motivi la C.A.F. respinge l'appello come in epigrafe proposto dall' U.S. Bavenese di Baveno (Verbania) e dispone l'incameramento della tassa versata.
Share the post "F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 12/C Riunione del 17 Dicembre 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’U.S. BAVENESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BAVENESE/GOZZANO DELL’11.10.1998 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte – Valle d’Aosta – Com. Uff. n. 19 del 12.11.1998)"