F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 13/C Riunione del 7 Gennaio 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA POL. FLUMINI DUARTU AVVERSO DECISIONI A SEGUITO DI VERTENZA ECONOMICA CON LA CALCIATRICE PUGLIESE CRISTIANA (Delibera della C.V.E. della L.N.D. – Com. Uff. n. 46 del 19.11.1998)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 13/C Riunione del 7 Gennaio 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA POL. FLUMINI DUARTU AVVERSO DECISIONI A SEGUITO DI VERTENZA ECONOMICA CON LA CALCIATRICE PUGLIESE CRISTIANA (Delibera della C.V.E. della L.N.D. - Com. Uff. n. 46 del 19.11.1998) La Pol. Flumini Quartu ha proposto appello a questa C.A.F. avverso la decisione adottata dalla Commissione Vertenze Economiche presso la Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n. 46 del 19 novembre 1998, con la quale in accoglimento del ricorso presentato dalla calciatrice Pugliese Cristiana, le veniva riconosciuta in via equitativa, la somma di L. 1.000.000 a titolo di rimborso spese, ex art. 94 ter N.O.I.F dovute dalla società ora appellante con riferimento alla stagione 1996/97. Ha controdedotto la calciatrice sostenendo l'inammissibilità del reclamo della Pol. Flumini Quartu, "atteso che la C.A.F. non è competente ad esaminare impugnative riferite a delibare economiche di Collegi Arbitrali e della Commissione Vertenze Economiche della L.N.D.". L'appello si appalesa inammissibile, in quanto, a norma dall'art. 8 del Regolamento di detta Commissione, le decisioni sono inappellabili. Ed invero la decisione impugnata proviene da un Organo che non è ricompreso tra quelli della Giustizia Sportiva, di cui all'art. 17 C.G.S., né tra quelli le cui decisioni possono essere oggetto di giudizio in ultima istanza da parte di questa C.A.F. così come indicati dell'art. 20 C.G.S.. Per i suesposti motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi del combinato disposto degli arti. 17 e 20 C.G.S., l'appello come in epigrafe proposto dalla Pol. Flumini Quartu di Quartu Sant'Elena (Cagliari) e dispone l'incameramento della tassa versata.
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