F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 13/C Riunione del 7 Gennaio 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA S.S. PORTICI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA GLADIATOR/PORTICI DEL 20.9.1998 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 30 del 15.10.1998)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 13/C Riunione del 7 Gennaio 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA S.S. PORTICI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA GLADIATOR/PORTICI DEL 20.9.1998 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 30 del 15.10.1998) All'esito della gara Gladiator/Portici, disputata il 20.9.1998 nell'ambito del Campionato di Eccellenza Girone A del Comitato Regionale Campania, terminata con il punteggio di 1 a 1. l'U.S. Gladiator proponeva rituale reclamo, adducendo che risultava in posizione irregolare il calciatore Treglia Ivan, il quale veniva schierato dalla società Portici in occasione della gara, ancorché colpito da squalifica comminata con Com. Uff. n. 96 del 14.5.1998. La Commissione Disciplinare, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 30 del 15 ottobre 1998, accoglieva il reclamo, infliggendo alla S.S. Portici la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2. Ricorre ora a questa Commissione d'Appello Federale la S.S. Portici deducendo l'illegittimità di tale delibera, non avendo ricevuto la raccomandata contenente copia del reclamo poi accolto con la decisione gravata. L'appello della S.S. Portici è infondato. Dagli atti di causa e segnatamente dalla ricevuta della raccomandata (n. 8577 del 24.9.1999) inviata dalla U.S. Gladiator risulta che il reclamo proposto in primo grado è stato inoltrato alla S.S. Portici presso la sede sociale in via Libertà 289, Portici. Nella domanda d'iscrizione al Campionato 1998/1999 del Portici risulta indicato come indirizzo per la corrispondenza via S. Cristoforo, 87, ma non viene indicata alcuna variazione della detta sede sociale. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dalla S.S. Portici di Portici (Napoli) e dispone l'incameramento della relativa tassa.
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