F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 13/C Riunione del 7 Gennaio 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.S. TERRACINA AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE PER MESI 2 AL SIG. SCISCIONE GIANFRANCO E DELL’AMMENDA DI L. 3.000.000 LORO INFLITTE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE RISPETTIVAMENTE DEGLI ARTT. 1 COMMA 1 E 6 COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la L.N.D. – Com. Uff. n. 36 del 30.10.1998)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 13/C Riunione del 7 Gennaio 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'A.S. TERRACINA AVVERSO LE SANZIONI DELL'INIBIZIONE PER MESI 2 AL SIG. SCISCIONE GIANFRANCO E DELL'AMMENDA DI L. 3.000.000 LORO INFLITTE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE RISPETTIVAMENTE DEGLI ARTT. 1 COMMA 1 E 6 COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la L.N.D. - Com. Uff. n. 36 del 30.10.1998) Con provvedimento del 29 settembre 1998. prof. n. 60/76-GF/as, la Procura Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti, il Sig. Sciscione Gianfranco, Presidente dell'A.S. Terracina e la A.S. Terracina per rispondere: il primo della violazione dall'art. 1 comma 1 C.G.S., per aver espresso giudizi e rilievi gravemente lesivi della reputazione del Presidente della L.N.D., dell'arbitro della gara Terracina/Sezze del 27.9.1998 e dell'intera Organizzazione Federale; la società A.S. Terracina della violazione dall'art. 6 comma 1 C.G.S., per responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio presidente. La Commissione Disciplinare dichiarava i deferiti responsabili dei fatti ad essi rispettivamente ascritti ed ai medesimi infliggeva le seguenti sanzioni: allo Sciscione l'inibizione per due anni ed all'A.S. Terracina I'ammenda di lire 3.000.000 (Com. Uff. n. 36 del 30 ottobre 1998). Avverso la predetta decisione propone appello in questa sede l'A.S. Terracina, deducendo che le frasi irriguardose concernevano il solo Presidente della L.N.D. e non l'arbitro della gara e l'intera Organizzazione Federale e chiede, pertanto, la riforma del provvedimento impugnato, anche in considerazione delle minori sanzioni subite da altri tesserati in casi analoghi. La Società produce. inoltre, una videocassetta contenente le riprese televisive riguardanti altro tesserato di una diversa società. Tale mezzo probatorio risulta inammissibile nel presente procedimento. Infatti, il punto 2 dall'art. 25 C.G.S. riserva agli Organi di Giustizia la "autonoma facoltà di utilizzare quale mezzo di prova, al solo fine delle irrogazioni di sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati, riprese televisive o altri filmati, che offrano piena garanzia tecnica e documentale, qualora questi dimostrino che i documenti ufficiali indicano quale ammonito od espulso. soggetto diverso da quello che ha effettivamente commesso l'infrazione". Nel caso in esame non si verte nell'ipotesi prevista dalla norma, anzi il filmato, secondo quanto affermato dai ricorrenti, riguarda fatti estranei all'appello in esame. L'appello è infondato. La Procura Federale, ai sensi dall'art. 22, terzo comma, C.G.S. "deferisce al giudizio della competente Commissione Disciplinare le società, i dirigenti ed i tesserati incolpati di illecito sportivo ed amministrativo. o di avere tenuto una condotta comunque non aderente ai principi di probità, lealtà e rettitudine sportiva...". Nel caso in esame il deferimento concerne la violazione dell'ari. 1 comma 1 C.G.S., per il quale "le persone e gli organismi comunque soggetti all'osservanza delle norme federali devono mantenere condotta conforme ai principi sportivi della lealtà, della probità e delle rettitudine nonché della correttezza morale e materiale in ogni rapporto di natura agonistica, economica e sociale". II comportamento tenuto dal Sig. Sciscione appare confermato dallo stesso interessato ed integra la fattispecie prevista dalla norma. II richiamo ad altri precedenti appare ininfluente in quanto ai fini sanzionatori ciascun episodio antiregolamentare va valutato in sé, non potendosi confrontare con altre fattispecie, avendo ogni vicenda disciplinare propri connotati soggettivi ed oggettivi che non soffrono comparazioni. La sanzione irrogata appare congrua rispetto alla gravità delle affermazioni fatte. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come in epigrafe proposto dall'A.S. Terracina di Terracina (Latina) ed ordina l'incameramento della tassa versata.
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