F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 14/C Riunione del 14 Gennaio 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL G,S. CANTIERE NAVALE ORLANDO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TIRRENIA/CANTIERE NAVALE ORLANDO DEL 25.10.1998 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 19 del 26.11.1998)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 14/C Riunione del 14 Gennaio 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL G,S. CANTIERE NAVALE ORLANDO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TIRRENIA/CANTIERE NAVALE ORLANDO DEL 25.10.1998 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 19 del 26.11.1998) L'U.S. Tirrenia proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana avverso il risultato della gara Tirrenia/Cantiere Navale Orlando disputata per il Campionato di 3' Categoria il 25.10.1998 e terminata con il punteggio di 4-1 per la squadra ospite. Sosteneva la reclamante che la società avversaria aveva schierato il calciatore Cristiano Andrea in posizione irregolare, in quanto questi non aveva ancora scontato una giornata di squalifica irrogatagli nella precedente stagione sportiva. La Commissione Disciplinare rilevava che effettivamente il predetto calciatore era stato espulso nell'ultima gara del Campionato Under 21 della precedente stagione sportiva, allorché era tesserato per la Società Jamboree Borgo, e che a tale espulsione aveva fatto seguito la irrogazione di una giornata di squalifica. Rilevava, quindi, la Commissione Disciplinare che la squalifica doveva essere scontata nella prima partita ufficiale della nuova società di appartenenza del calciatore, appunto il G.S. Cantiere Navale Orlando in quanto "a seguito di fusione, la soc. Jamboree Borgo cessa la sua attività". Di conseguenza a tale società veniva irrogata la punizione sportiva della perdita della gara in contestazione con il risultato di 0-2, in applicazione dall'art. 7, comma quinto, del Codice di Giustizia Sportiva (Com. Uff. n. 19 del 26 novembre 1998). Propone appello il G.S. Cantiere Navale Orlando, deducendo che la Società Jamboree Borgo non si è estinta. ma ha solo cambiato la sua denominazione in Cantiere Navale Orlando (in seguito alla fusione tra le Società Jamboree Borgo e Jamboree Cosmo) e che non partecipando più al Campionato Under 21 la squalifica del calciato re Cristiano deve ritenersi scontata per la mancata partecipazione di detto calciatore nelle gare di Coppa Toscana svoltesi prima dell'inizio del Campionato di 3° Categoria. L'appello e infondato. Come questa C.A.F. ha più volte avuto occasione di affermare il sistema sanzionatorio relativo alle gare di Coppa è un sistema chiuso. In esso si scontano solo le squalifiche subite in gare della relativa competizione. La squalifica subita dal calciatore Cristiano, pertanto, non può ritenersi scontata per la mancata partecipazione di detto calciatore alle gare di Coppa Toscana disputata dalla società di appartenenza. Essa doveva, invece, essere scontata nella prima gara ufficiale della prima squadra che, nella fattispecie, era appunto quella del 25.10.1998. L'appello, pertanto, deve essere respinto e confermata la decisione della Commissione Disciplinare. La tassa di reclamo. di conseguenza, va incamerata. Per i suesposti motivi, la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dal G.S. Cantiere Navale Orlando di Livorno ed ordina l'incameramento della tassa versata.
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