F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 14/C Riunione del 14 Gennaio 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.C. CALCIO BITETTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.1999 INFLITTA AL CALCIATORE ADDANTE MICHELE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia – Com. Uff. n. 18 del 19.11.1998)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 14/C Riunione del 14 Gennaio 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'A.C. CALCIO BITETTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.1999 INFLITTA AL CALCIATORE ADDANTE MICHELE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 18 del 19.11.1998) II Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Puglia, in relazione agli episodi verificatisi in occasione della gara Bitetto/Toritto disputatasi il 18.10.1998 nell'ambito del Campionato di 2° Categoria, Girone B. adottava il provvedimento della squalifica fino al 20.10.2000 del calciatore Addante Michele per "aver colpito con uno schiaffo sul collo dell'arbitro ed aver profferito al suo indirizzo frasi irriguardose" (Coni. Uff. n. 13 del 22 ottobre 1998). Avverso tale decisione proponeva reclamo l'A.C. Bitetto, chiedendo la revoca della squalifica per errore di persona. La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia, con decisione pubblicata nel Com. Uff. n. 78 del 19 novembre 1998, accoglieva parzialmente il reclamo riducendo la squalifica del calciatore Addante Michele dal 20.10.2000 al 31.12.1999. Contro tale ultima decisione ricorre a questa C.A.F. l'A.C. Bitetto chiedendo Ia ulteriore riduzione della squalifica. II ricorso non può trovare accoglimento. II rapporto di gara ed il successivo referto arbitrale, nei quali si identifica il calciatore Addante quale autore del gesto ai danni del Direttore di gara, hanno valore di prova privilegiata nel giudizio sportivo. La società, d'altra parte, non porta elementi idonei a sminuire la percezione arbitrale dei fatti avvenuti in occasione della gara e che legittimino una riconsiderazione della sanzione irrogata. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dell'A.C. Calcio Bitetto di Bitetto (Bari) ed ordina l'incameramento della tassa versata.
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