F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 14/C Riunione del 14 Gennaio 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA GIOVENTÙ CALCIO CERIGNOLA AVVERSO DECISIONI A SEGUITO DI VERTENZA ECONOMICA CON L’A.C. SANITÀ PER RISARCIMENTO DANNI SUBITI IN OCCASIONE DELLA GARA CERIGNOLA/SANITÀ DELL’1.2.1998 (Delibera della C.V.E. – Com. Uff. n. 10/D – Riunione del 22.10.1998)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 14/C Riunione del 14 Gennaio 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA GIOVENTÙ CALCIO CERIGNOLA AVVERSO DECISIONI A SEGUITO DI VERTENZA ECONOMICA CON L'A.C. SANITÀ PER RISARCIMENTO DANNI SUBITI IN OCCASIONE DELLA GARA CERIGNOLA/SANITÀ DELL'1.2.1998 (Delibera della C.V.E. - Com. Uff. n. 10/D - Riunione del 22.10.1998) Con decisione pubblicata nel C.U. n. 10/D - Riunione del 22.10.1998. la Commissione Vertenze Economiche dichiarava non luogo a provvedere in merito al ricorso proposto dell'A.C. Sanità avverso la decisione con la quale la Lega Nazionale Dilettanti le aveva addebitato Ia somma di L. 5.748.000, per danni cagionati da propri sostenitori alle strutture dello stadio di Cerignola, in occasione della gara Cerignola/Sanità dell' 1 .2. 1998. Rilevava, infatti, la C.V.E. che - nelle more del procedimento - la somma di cui sopra era stata riaccreditata, cosicché Ia reclamante più nulla aveva a dolersi. Avverso tale delibera si appellava a questa Commissione la Gioventù Calcio Cerignola, con atto peraltro tardivo. La decisione appellata, invero, risulta notificata il 30.11.1998, mentre l'appello è stato proposto il 9.12.1998 e, quindi, oltre il termine stabilito dagli arti. 27 e 41 C.G.S.. Alla dichiarata inammissibilità dell'appello, segue l'incameramento della relativa tassa. Per i suesposti motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dall'art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S., per tardività, l'appello come innanzi proposto dalla G.C. Cerignola di Cerignola (Bari) e dispone l'incameramento della tassa versata.
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