F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 14/C Riunione del 14 Gennaio 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.S. CROCE VALANIDI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VIRTUS RIZZICONI/CROCE VALANIDI DEL 27.9.1998 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 34 del 10.11.1998)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 14/C Riunione del 14 Gennaio 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'A.S. CROCE VALANIDI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VIRTUS RIZZICONI/CROCE VALANIDI DEL 27.9.1998 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 34 del 10.11.1998) Con decisione pubblicata nel C.U. n. 34 del 10 novembre 1998, la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria, in accoglimento del reclamo proposto dell'A.C. Virtus Rizziconi avverso la regolarità della gara Virtus Rizziconi/Croce Valanidi, disputata il 27.9.1998, avendo accertato la indebita partecipazione del calciatore Marchese Andrea, sotto squalifica, infliggeva all'A.S. Croce Valanidi la sanzione sportiva prevista dell'art. 7 C.G.S.. Avverso tale delibera si appellava a questa Commissione l'A.S. Croce Valanidi, rilevando l'irregolarità del procedimento; invero. la copia del reclamo delta controparte, era stata inviata, per raccomandata, ad un indirizzo sbagliato; per la mancata consegna, il plico era stato restituito all'ufficio postale e da qui, con l'indirizzo corretto, nuovamente indirizzato all'appellante, quando però ormai i termini erano scaduti. Chiedeva, quindi, l'annullamento della decisione impugnata e il ripristino del risultato acquisito sul campo. L'appello è fondato. Le circostanze dedotte dall'A.S. Croce Valanidi sono documentate in atti. E' quindi pacifico che l'A.C. Virtus Rizziconi abbia indirizzato la copia del reclamo alla controparte ad un recapito errato, tanto che il plico non venne inizialmente consegnato; ne sarebbe dovuta seguire la restituzione al mittente, che avrebbe dovuto provvedere all'inoltro di una raccomandata correttamente indirizzata. L'utilizzazione del plico originario - che, a quanto emerge dagli atti, ha provocato un ispezione postale, dietro denuncia dell'appellante - con una seconda spedizione, non sana la irregolarità accertata. Né, contrariamente a quanto ritenuto dalla delibera impugnata. vi è stata sanatoria per la semplice comparizione dell'A.S. Croce Valanidi dinanzi alla Commissione Disciplinare, dal momento che la stessa era finalizzata solo a far rilevare la detta irritualità. Ne consegue che il reclamo avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile dalla Commissione Disciplinare e che, attualmente, la delibera da questa adottata deve essere annullata senza rinvio, in accoglimento dell'appello, la cui tassa va restituita. Per i suesposti motivi la C.A.F. in accoglimento dell'appello come in epigrafe proposto dall'A.S. Croce Valanidi di Reggio Calabria, annulla senza rinvio l'impugnata delibera, ai sensi dall'art. 27 n. 5 C.G.S., per inammissibilit8 del reclamo in data 2.10.1998 dell'A.C.Virtus Rizziconi dinanzi la Commissione Disciplinare, ripristinando, altresì, il risultato di 2-4 conseguito in campo nella suindicata gara. Ordina la restituzione della relativa tassa.
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