F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 14/C Riunione del 14 Gennaio 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.S. PRO CISTERNA AVVERSO DECISIONE MERITO GARA PRO CISTERNA/GIOVENTÙ CALCIO CERIGNOLA DELL’1.11.1998 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 47 del 20.11.1998)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 14/C Riunione del 14 Gennaio 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'A.S. PRO CISTERNA AVVERSO DECISIONE MERITO GARA PRO CISTERNA/GIOVENTÙ CALCIO CERIGNOLA DELL'1.11.1998 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n. 47 del 20.11.1998) L'appello come in epigrafe proposto dall'A.S. Pro Cisterna va dichiarato inammissibile essendo stato inoltrato oltre il termine fissato, a pena d'inammissibilità, in giorni sette dalla pubblicazione del comunicato ufficiale, dell'art. 27 n. 2 lettera a) C.G.S.. Ed infatti la società reclamante ha erroneamente indicato la data del 25.11.1998 quale utile ai fini della decorrenza del termine che, invece, va individuato nella data di affissione all'albo del comunicato e cioè il 20.11.1998, per cui l'appello in data 1.12.1998 si appalesa tardivo. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 27 n. 2 lett.a) C.G.S., per tardività, l'appello come sopra proposto dall'A.S. Pro Cisterna di Cisterna di Latina ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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