F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 14/C Riunione del 14 Gennaio 1999 APPELLO DEL CALCIATORE CODATO SIMONE AVVERSO LA REIEZIONE DELLA PROPRIA ISTANZA DI SVINCOLO PER INATTIVITÀ, EX ART. 109 N.O.I.F., DALLA S.S. SANGIORGINA (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 11/D – Riunione del 29.10.1998)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 14/C Riunione del 14 Gennaio 1999 APPELLO DEL CALCIATORE CODATO SIMONE AVVERSO LA REIEZIONE DELLA PROPRIA ISTANZA DI SVINCOLO PER INATTIVITÀ, EX ART. 109 N.O.I.F., DALLA S.S. SANGIORGINA (Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 11/D - Riunione del 29.10.1998) II Sig. Codato Simone ha proposto appello a questa C.A.F. avverso la delibera della Commissione Tesseramenti, pubblicata sul C.U. n. 11/D - Riunione del 29.10.1998, con la quale era stato dichiarato inammissibile il precedente reclamo contro la decisione del Comitato Regionale Friuli-Venezia Giulia, che aveva respinto la sua richiesta di svincolo. L'inammissibilità era stata dichiarata per omesso versamento della tassa reclamo. II Codato ha dimostrato, invece, in questa sede, di aver regolarmente inviato, in data 14.9.1998, mediante raccomandata A.R., assegno circolare N.T. n. 110797557-00 di L. 100.000 per il titolo di cui sopra. Pertanto l'appello deve essere accolto e conseguentemente annullata, ai sensi dall'art. 27 n. 5 C.G.S., la delibera della Commissione Tesseramenti, e disposto il rinvio degli atti alla stessa per l'esame di merito. Per questi motivi la C.A.F. in accoglimento dell'appello come in epigrafe proposto dal calciatore Codato Simone, annulla, ai sensi dell'art. 27 n. 5 C.G.S., l'impugnata delibera, per insussistenza della dichiarata inammissibilità del reclamo 7.8.1998 del calciatore dinanzi la Commissione Tesseramenti, con rinvio degli atti alla Commissione medesima per l'esame di merito.
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