F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 15/C Riunione del 21 Gennaio 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL CALCIATORE PALUMBO VINCENZO AVVERSO LE SANZIONI DELL’AMMENDA DI L. 30.000.000 E DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.1.1999 INFLITTAGLI, A SEGUITO DI DEFERIMENTI DEL COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI E DELLA COMMISSIONE TESSERAMENTI, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 39 COMMA 4 N.O.I.F. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 210 del 18.12.1998)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 15/C Riunione del 21 Gennaio 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL CALCIATORE PALUMBO VINCENZO AVVERSO LE SANZIONI DELL'AMMENDA DI L. 30.000.000 E DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.1.1999 INFLITTAGLI, A SEGUITO DI DEFERIMENTI DEL COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI E DELLA COMMISSIONE TESSERAMENTI, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 39 COMMA 4 N.O.I.F. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 210 del 18.12.1998) Con provvedimento del 18.11.1998 la Commissione Tesseramenti, ai sensi dall'art. 39 comma 4, C.G.S., deferiva il calciatore Palumbo Vincenzo, Viganò Cesarino, Perego Guerino e Altobelli Alessandro, rispettivamente Presidente, Amministratore Delegato e Direttore Sportivo della società Padova, nonché la stessa società, per aver stipulato un accordo per il tesseramento del calciatore in un periodo non consentito dalla normativa federale e, per quanto riguarda il Palumbo (e il suo procuratore), per aver apposto una firma apocrifa. La Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 210 del 18 dicembre 1998, tra l'altro, infliggeva a Palumbo Vincenzo la sanzione della squalifica a tutto il 31 gennaio 1999 e dell'ammenda di L. 30.000.000. Avverso tale decisione è pervenuto appello a firma dell'avvocato Sergio Messina, difensore del calciatore Palumbo Vincenzo. II gravame è inammissibile. Ed invero le parti, ove ne sia disposta la convocazione dinanzi ad un organo disciplinare, possono farsi assistere "da persone di loro fiducia" (art. 24 n. 5 C.G.S.) e quindi anche da un legale. L'art. 23 C.G.S., nel ritenere legittimati a proporre reclamo le società, i dirigenti, soci e tesserati che, ritenendosi lesi nei propri diritti abbiano interesse diretto al reclamo stesso (n. 1 ), prevede però al n. 5, che tutti i reclami e i ricorsi vengano inoltrati, agli organi competenti, direttamente dalle "parti interessate. È quindi inammissibile il reclamo che, come quello presente, è sottoscritto da un legale cui il calciatore abbia concesso delega a margine dell'atto. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dall'art. 23 n. 1 C.G.S., perché sottoscritto da persona non legittimata, l'appello come in epigrafe proposto dal calciatore Palumbo Vincenzo e dispone l'incameramento della tassa versata.
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