F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 15/C Riunione del 21 Gennaio 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.C. MEDOLLA AVVERSO DECISIONI EMRITO GARA MEDOLLA/SOLARESE DEL 27.9.1998 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna – Com. Uff. n. 17 del 26.11.1998)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 15/C Riunione del 21 Gennaio 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'A.C. MEDOLLA AVVERSO DECISIONI EMRITO GARA MEDOLLA/SOLARESE DEL 27.9.1998 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna - Com. Uff. n. 17 del 26.11.1998) All'esito della gara Medolla/Solarese, disputata il 27.9.1998 nell'ambito del Cam pionato di 2a Categoria del Comitato Regionale Emilia-Romagna e sospesa al 37' del primo tempo il Giudice Sportivo nel rilevare dagli atti che la sospensione era stata causata da un atto di violenza commesso da Sacchi Nando, allenatore della squadra locale, infliggeva alla società Medolla la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 2 e inibiva a tutto il 27.9.2000 il Sacchi (Com. Uff. n. 11 del 1° ottobre 1998). L'A.C. Medolla inoltrava nei termini reclamo al Giudice Sportivo avverso l'inibizione inflitta al Sacchi e poi rettificando l'errore, alla competente Commissione Disciplinare, impugnando presso quest'ultimo organo anche la punizione sportiva della perdita della gara, ma stavolta, oltre il termine regolamentare. La Commissione Disciplinare, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 17 del 26 novembre 1998, nel rilevare la tardività di quest'ultima istanza, riduceva al 27.3.2000 l'inibizione inflitta a Sacchi Nando. Avverso tale decisione ha proposto appello I'A.C. Medolla, chiedendo un'ulteriore riduzione della sanzione inflitta al suo allenatore e la ripetizione delta gara II gravame non ha fondamento. Ed invero l'appellante non muove alcuna censura alla concreta declaratoria di tardività delle doglianze avverso l'irrogazione della punizione sportiva della perdita della gara mentre contesta le attestazioni arbitrali - che parlano di un atto di violenza compiuto dal Sacchi in danno del Direttore di gara e di un forte dolore fisico provato conseguentemente da quest'ultimo - quando è noto il valore di prova privilegiata riservato per regolamento agli atti ufficiali D'altro canto una ulteriore attenuazione della punizione ne porrebbe nel nulla l'adeguatezza e l'efficacia. L'appello deve essere pertanto respinto. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come in epigrafe proposto dell'A.C. Medolla di Medolla (Modena) e dispone l'incameramento della relativa tassa.
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