F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 15/C Riunione del 21 Gennaio 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA S.S. MILAZZO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER N. 2 GIORNATE A SEGUITO DELLA GARA MILAZZO/VlRIBUS UNITIS DEL 6.1.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la L.N.D. – Com. Uff. n. 67 del 15.1.1999)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999
Comunicato ufficiale 15/C Riunione del 21 Gennaio 1999 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DELLA S.S. MILAZZO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER N. 2 GIORNATE A SEGUITO DELLA GARA MILAZZO/VlRIBUS UNITIS DEL 6.1.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la L.N.D. - Com. Uff. n. 67 del 15.1.1999)
La S.S. Milazzo ha proposto rituale appello a questa C.A.F. avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso la L.N.D., di cui il C.U. n. 67 del 15 gennaio 1999, con la quale veniva confermata la sanzione della squalifica del campo di gioco per due giornate di gara effettive, inflittale dal Giudice Sportivo presso la Lega medesima, di cui al C.U. n. 46 dell'8 gennaio 1999, in relazione ai fatti avvenuti durante l'incontro Milazzo/Viribus Unitis del 6.1.1999, tendenti ad ottenere la riduzione della suddetta squalifica.
L'appello non può essere accolto stante la obiettiva gravità dei fatti così come riferiti dal Direttore di gara nel referto ufficiale, in cui si dà atto dei ripetuti episodi di violenza perpetrati nei confronti degli assistenti dell'arbitro da parte dei tifosi del Milazzo che hanno portato a diversi periodi di sospensione del gioco, per fa qual cosa la sanzione appare del tutto congrua e non suscettibile di riduzione.
Per i suesposti motivi Ia C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dalla S.S. Milazzo di Milazzo (Messina) ed ordina l'incameramento della tassa versata.
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