F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 15/C Riunione del 21 Gennaio 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’U.S. ALPIGNANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PIOBESI/ALPIGNANO DEL 25.10.1998 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – Com. Uff. n. 22 del 26.11.1998)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 15/C Riunione del 21 Gennaio 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'U.S. ALPIGNANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PIOBESI/ALPIGNANO DEL 25.10.1998 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta - Com. Uff. n. 22 del 26.11.1998) L'A.S. Piobesi proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte - Valle d'Aosta avverso il risultato della gara Piobesi/Alpignano, disputata per il Campionato di Eccellenza, Girone "B", il 25.10.1998 e terminata 0-0. Deduceva la reclamante che alla predetta gara aveva partecipato, schierato dalla U.S. Alpignano, il calciatore Mariani Jacopo, in posizione irregolare, perché non tesserato con tale società. La Commissione Disciplinare, effettuati i necessari accertamenti, accoglieva il reclamo e, per l'effetto, infliggeva all'U.S. Alpignano la punizione sportiva della perdita della gara suindicata con il punteggio di 0-2, in applicazione dell'art. 7, comma quinto, del Codice di Giustizia Sportiva (Com. Uff. n. 22 del 26 novembre 1998). Propone appello in questa sede l'U.S. Alpignano. In ordine a tale appello non possono che confermarsi le conclusioni alle quali è pervenuta la Commissione Disciplinare. II calciatore Mariani, come risulta dagli atti dell'Ufficio Tesseramento acquisiti al fascicolo della controversia, è stato tesserato per l'A.S. Piobesi il 26.8.1998, a seguito dello svincolo dalla Società A.S. Albese. In data 30.9.1998. il calciatore veniva trasferito alla U.S. Alpignano. Questo secondo tesseramento, peraltro, non veniva ratificato dal Comitato Regionale, in quanto avvenuto nello stesso periodo (1 luglio - 30 settembre) della stagione sportiva in cui era stato effettuato il primo tesseramento. La società appellante sostiene che nella specie non vi è stato un duplice trasferimento in quanto per I'A.S. Piobesi non può considerarsi un trasferimento perché il calciatore risultava svincolato. II rilievo non può essere accolto. Nello stesso periodo vi è stato un duplice passaggio del calciatore a due diverse società e ciò contrasta sia con l'art. 102 comma Secondo, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., che con le disposizioni emanate in materia dalla Lega Nazionale Dilettanti che fanno riferimento ad un unic0 trasferimento nel periodo destinato ai trasferimenti dei calciatori. II Mariani, comunque, era in posizione irregolare nella gara del 25.10.1998, non essendo stato ratificato dall'organo competente il suo tesseramento per I'U.S. Alpignano. La decisione delta Commissione Disciplinare va, pertanto, confermala. La tassa di reclamo, stante la reiezione dell'appello, va incamerata. Per i suesposti motivi la C.A.F. respinge l'appello come in epigrafe proposto dall'' A.S. Alpignano di Alpignano (Torino) ed ordina l'incameramento della relativa tassa.
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