F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 15/C Riunione del 21 Gennaio 1999 APPELLO DEL CALCIATORE CAMPINI ANTONIO AVVERSO LA REIEZIONE DELLA RICMIESTA DI SVINCOLO PER INATTIVITÀ, A1 SENSI DELL’ART. 109 N.O.I.F., DALLA CALCISTICA ROMANESE (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 11/D – Riunione del 29.10.1998)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 15/C Riunione del 21 Gennaio 1999 APPELLO DEL CALCIATORE CAMPINI ANTONIO AVVERSO LA REIEZIONE DELLA RICMIESTA DI SVINCOLO PER INATTIVITÀ, A1 SENSI DELL'ART. 109 N.O.I.F., DALLA CALCISTICA ROMANESE (Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 11/D - Riunione del 29.10.1998) II Sig. Campini Antonio, con ricorso del 17.2.1998, ritualmente proposto alla C.A.F., chiede la riforma della delibera assunta dalla Commissione Tesseramenti il 29.10.1998 (Com. Uff. n. 11/D), di sostanziale conferma del provvedimento 8.6.1998 con cui il Comitato Regionale Lombardia aveva rigettato l'istanza dì svincolo per omessa osservanza dell'art. 109 N.O.I.F. in quanto non era stata allegata all'istanza medesima la ricevuta della raccomandata inoltrata alla società di appartenenza. L'appello è fondato e va accolto con conseguente rinvio degli atti alla Commissione Tesseramenti per la decisione di merito. Ed infatti, risulta dagli atti e precisamente dai documenti inoltrati dal ricorrente in data 10.6.1998 al Comitato Regionale Lombardia che l'istanza di svincolo fu tempestivamente e regolarmente spedita alla Calcistica Romanese con la prescritta raccomandata consegnata al destinatario in data 1.6.i998 (vedi documenti a loglio 18 bis). Risulta peraltro che della richiesta dì cui sopra ebbe formale conoscenza la controparte tanto è vero che in data 5.6.1998, e cioè tre giorni prima della data in cui fu emesso il provvedimento del Comitato Regionale Lombardia, propose formale e tempestiva opposizione allo svincolo. Sarebbe bastato questo ultimo documento perché il Comitato ritenesse soddisfatto l'onere dell'avvenuta tempestiva comunicazione della richiesta di svincolo essendo ovvio ed evidente che il Legislatore federale ha previsto l'obbligo dell'allegazione della ricevuta della raccomandata onde acquisire la prova documentale dell'avvenuta conoscenza della richiesta di svincolo anche e soprattutto per garantire il contraddittorio. La Commissione Tesseramenti peraltro non ha rilevato l'osservanza, in sede formale e sostanziale, del precetto di cui all'art. 109 N.O.I.F., nonostante Che il calciatore le avesse inoltrato, tra l'altro, copia della documentazione postale (v. foglio 16 bis) inviata al Comitato Regionale in data 10.6.1998, e cioè due giorni dopo la decisione presa dal Comitato Regionale medesimo. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come innanzi proposto dal calciatore Campini Antonio, annulla, ai sensi dell'art. 27 n. 5 C.G.S., l'impugnata delibera per insussistenza della inammissibilità, dichiarata in prima istanza, con rinvio degli atti alla Commissione Tesseramenti per l'esame del merito. Ordina restituirsi la tassa versata.
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