F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 16/C Riunione del 28 Gennaio 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’U.S. CASTIGLIONCELLO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA FOLLONICA/CASTIGLIONCELLO DEL 15.11.1998 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 21 dell’11.12.1998)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 16/C Riunione del 28 Gennaio 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'U.S. CASTIGLIONCELLO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA FOLLONICA/CASTIGLIONCELLO DEL 15.11.1998 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 21 dell'11.12.1998) L'U.S. Castiglioncello proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana in ordine alla regolarità della gara Follonica/Castiglioncello, disputata per il Campionato di 1° Categoria il 15.11.1998 e terminata con il risultato di 1-1. Deduceva la reclamante che alla gara aveva preso parte, schierato delta società avversaria, il calciatore Bracali Massimo in posizione irregolare. II calciatore, tesserato per il Grosseto, nella precedente stagione sportiva t997/1998 era stato colpito da squalifica per somma di ammonizioni, ma non l'aveva scontata in quanto la squalifica gli era stata irrogata nel Campionato Juniores dopo l'ultima giornata di gara. La reclamante chiedeva, quindi, che venisse irrogata alla società avversaria la punizione sportiva della perdita della gara Follonica/Castiglioncello con il punteggio di 0-2. La Commissione Disciplinare, con la decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 21 dell'11 dicembre 1998, respingeva il reclamo (unendolo ad altro ricorso presentato per gli stessi motivi da altra società) sul rilievo che la squalifica doveva intendersi scontata con la mancata partecipazione del predetto calciatore alla gara disputata dalla nuova società di appartenenza nella Coppa Toscana. Propone appello in questa sede I'U.S. Castiglioncello sostenendo I'erroneità della decisione della Commissione Disciplinare. L'appello è fondato. L'art. 12, comma sesto, del Codice di Giustizia Sportiva, per il quale nel caso di calciatore colpito da squalifica che cambia società la sanzione deve essere scontata nelle gare disputate dalla prima squadra della nuova società di appartenenza, va coordinato con l'altra disposizione contenuta nell'art. 9, comma nove, dello stesso testo normativo e, pertanto, poiché in una gara di coppa possono essere scontate solo le squalifiche relative a gare della stessa competizione, ne deriva che la squalifica irrogata al Bracali nel Campionato Juniores non può ritenersi scontata con la mancata partecipazione del calciatore ad una gara della Coppa Toscana. II calciatore, pertanto, era in posizione irregolare nella gara in contestazione del 15.11.1998. Ciò comporta che, in accoglimento dell'appello proposto dalla U.S. Castiglioncello, l'impugnata decisione deve essere annullata e deve infliggersi al F.C. Follonica la punizione sportiva della perdita della gara di cui trattasi con il punteggio di 0-2. La tassa di reclamo, stante, l'accoglimento dell'appello, va restituita all'appellante. Per i suesposti motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come in epigrafe proposto dell'U.S. Castiglioncello di Castiglioncello (Livorno), annulla l'impugnata delibera ed infligge al F.C. Follonica la punizione sportiva della perdita della suindica ta gara con il punteggio di 0-2. Dispone la restituzione della tassa versata.
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