F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 17/C Riunione del 4 Febbraio 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLI DELL’U.S. CITTÀ DI PALERMO E DELL’ALLENATORE MORGIA MASSIMO AWERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 24.2.1999 INFLITTA A QUEST’ULTIMO (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 115/C del 27.1.1999)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999
Comunicato ufficiale 17/C Riunione del 4 Febbraio 1999 – pubbl. su www.figc.it
APPELLI DELL'U.S. CITTÀ DI PALERMO E DELL'ALLENATORE MORGIA MASSIMO AWERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 24.2.1999 INFLITTA A QUEST'ULTIMO (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 115/C del 27.1.1999)
Con delibera pubblicata nel Com. Uff. n. 105/C del 13 gennaio 1999, il Giudice Sportiva presso la Lega Professionisti Serie C sanzionava il Sig. Morgia Massimo, allenatore delI'U.S. Città di Palermo, con la squalifica tino a tutto il 24.2.1999 per il comportamento offensivo e minaccioso tenuto nei confronti dell'arbitro al termine dell'incontro con I'U.S. Nocerina.
La punizione veniva confermata dalla Commissione Disciplinare (Com. Uff. n. 115/C del 27 gennaio 1999).
Contro tale delibera la società e l'allenatore hanno proposto gravame con identici motivi.
In via preliminare il collegio ha disposto la riunione dei procedimenti per evidenti ragioni di connessione.
Gli appelli non meritano accoglimento.
Con il primo motivo si denuncia la "carente, irrituale ed illogica stesura del rapporto arbitrale"; assumono gli appellanti che dell'episodio riguardante il Morgia non vi è traccia nel rapporto predisposto dall'arbitro e dagli assistenti al termine della partita, mentre se ne fa menzione nel supplemento redatto il giorno successivo.
La doglianza è priva di fondamento.
Nel modulo del rapporto arbitrale alla voce "comportamento dei dirigenti, allenatori..." e a quella successiva "comportamento del pubblico..." figura un preciso richiamo a "allegato referto", da considerare pertanto parte integrante del rapporto, nel quale è stato compiutamente descritto il comportamento tenuto dal Morgia: che di questo non trattino i rapporti degli assistenti è circostanza del tutto ovvia, trattandosi di fatti rilevati direttamente dall'arbitro.
Con successivo motivo si denuncia la "erronea e contraddittoria valutazione da parte del Giudice Sportivo dei documenti ufficiali"; da tali atti, a giudizio degli appellanti, non risulta l'intenzione del Morgia di aggredire l'arbitro, avendo questi affermato solo che l'allenatore "tentava di avvicinarsi" alla sua persona.
Rileva la C.A.F. che l'andamento dei fatti è stato ben rappresentato dall'arbitro tanto nell'allegato al referto che nel supplemento successivamente reso a richiesta della Commissione Disciplinare: al di là di vacui bizantinismi sul significato delle parole, sta di fatto che il comportamento dell'allenatore si è estrinsecato in una violenta aggressione verbale, espressa urlando con fare minaccioso, a "braccia protese" e "pugni chiusi", a pochi passi di distanza dall'arbitro, che riusciva a sottrarsi al contatto fisico indietreggiando e grazie anche all'intervento di altri presenti, i quali allontanavano con la forza il Morgia.
La motivazione del Giudice Sportivo, che ha rappresentato con efficace sintesi l'accaduto ed è stata poi opportunamente integrata nella decisione della Commissione Disciplinare, si sottrae alle critiche degli appellanti.
È appena il caso di ribadire che gli atti ufficiali costituiscono fonte privilegiata di prova, che non può essere disattesa per la diversa versione fornita dagli incolpati, né per le dichiarazioni di testimoni, il che esclude il ricorso agli accertamenti istruttori sollecitati dagli appellanti.
Con l'ultimo motivo di appello si deduce la "eccessività della sanzione rispetto all'entità dei fatti".
Sennonché, deve rilevarsi che la gravità dell'episodio giustifica appieno la misura della pena inflitta, non essendo consentita giustificazione alcuna per il comportamento posto in essere da persona che per il ruolo rivestito deve essere di esempio ai calciatori.
Per questi motivi la C.A.F, riuniti gli appelli come in epigrafe proposti dell'U.S. Città di Palermo di Palermo e dall'allenatore Morgia Massimo, li respinge e dispone l'incameramento delle relative tasse.
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