F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 18/C Riunione 11 del Febbraio 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.S.C. SANTO MESSINA AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2001 INFLITTA AL CALCIATORE LIBRO VINCENZO E DELL’INIBIZIONE FINO AL 30.6.2002 INFLITTA AL SIG. CAPOZZI GIUSEPPE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 31 del 30.12.1998)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 18/C Riunione 11 del Febbraio 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'A.S.C. SANTO MESSINA AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2001 INFLITTA AL CALCIATORE LIBRO VINCENZO E DELL'INIBIZIONE FINO AL 30.6.2002 INFLITTA AL SIG. CAPOZZI GIUSEPPE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 31 del 30.12.1998) L'A.S.C. Santo Messina ha proposto appello a questa C.A.F. avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia, di cui al Com. Uff. n. 31 del 30 dicembre 1998, con la quale veniva rigettato il proprio reclamo e confermate le sanzioni della squalifica fino al 30.6.2001 al calciatore Libro Vincenzo e dell'inibizione fino al 30.6.2002 al dirigente Capozzi Giuseppe irrogate dal Giudice Sportivo presso detto Comitato (Com. Uff. n. 26 del 18 novembre 1998). L'appello, inoltrato il 20.1.1999, è chiaramente intempestivo, non essendo stato rispettato il termine perentorio di 7 giorni dalla data di pubblicazione del comunicato ufficiale riportante la decisione da impugnarsi, previsto dall'art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S.. Conseguentemente deve essere dichiarato inammissibile. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai Sensi dell'art. 27 n. 2 lett.a) C.G.S., per tardività, l'appello come sopra proposto dall'A.S.C. Santo Messina di Messina ed ordina l'incameramento della relativa tassa.
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