F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 18/C Riunione 11 del Febbraio 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.S. NUOVO AIRONE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SPORTINSIEME/NUOVO AIRONE DEL 27.12.1998 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 33 del 14.1.1999)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 18/C Riunione 11 del Febbraio 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'A.S. NUOVO AIRONE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SPORTINSIEME/NUOVO AIRONE DEL 27.12.1998 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 33 del 14.1.1999) All'esito della gara Sportinsieme/Nuovo Airone, disputata il 27.12.1998 nell'ambito del Campionato di 2a Categoria del Comitato Regionale Sicilia, terminata col punteggio di 2 a 0, l'A.S. Nuovo Airone proponeva rituale reclamo, adducendo che nell'occasione la squadra avversaria aveva schierato i calciatori Crisafulli Luca e Rizzo Carmelo, squalificati. La competente Commissione Disciplinare, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 33 del 14 gennaio 1999, respingeva il reclamo. Avverso tale decisione ha proposto appello dinanzi a questa Commissione Federale l'A.S. Nuova Airone, reiterando la propria richiesta di aggiudicazione dell'incontro "a tavolino". II gravame non ha fondamento. Ed invero sostiene l'appellante che i calciatori Crisafulli Luca e Rizzo Carmelo, squalificati rispettivamente dal Giudice Sportivo (Com. Uff. n. 15 del 16.12.1998) per due e quattro giornate di gara a seguito di infrazioni commesse in gare del Campionato Juniores, avrebbero dovuto scontare la squalifica in prima squadra, essendo dei "fuori quota", e non in quel torneo; denuncia quindi la irregolare partecipazione degli atleti alla gara in oggetto. Osserva la C.A.F. che I'art. 36 n. 1 C.G.S. prevede che il tesserato colpito da squalifica per una o più giornate di gara debba scontare la sanzione nelle gare considerate ufficiali dalle Leghe di competenza per la squadra nella quale giocava quando è avvenuta l'infrazione che ha determinato il provvedimento, e che il calciatore non possa partecipare, in altre squadre della stessa società, a gare ufficiali nel giorno in cui deve scontare la squalifica, ma possa essere impegnato nelle gare delle altre squadre della società che si svolgono in giorni diversi. Quanto è avvenuto nella specie è conforme alla norma. II Crisafulli ed il Rizzo, squalificati nel Campionato Provinciale Juniores, disputato in giornate infrasettimanali, presero parte alla gara suindicata del Campionato di 2a Categoria, effettuata di domenica. Poiché di nessun rilievo può essere la qualifica di "fuori quota" rivestita dai due - la norma citata non fa riferimento alla possibilità di diversi effetti per i calciatori che si trovino in questa "posizione" o in altra similare - si deve concludere che la partecipazione dei medesimi alla partita Sportinsieme/Nuovo Airone del 27.12.1998 fu regolare, dovendo essi scontare la squalifica nel Campionato Provinciale Juniores. II rigetto dell'appello comporta l'incameramento della tassa di reclamo. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dall'A.S. Nuovo Airone di Messina ed ordina incamerarsi la tassa versata.
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