F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 18/C Riunione del 11 Febbraio 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL F.C. SPILAMBERTO 96 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SPILAMBERTO 96/VISPORT DEL 15.11.1998 [Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna – Com. Uff. n. 21 del 30.12.1998)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 18/C Riunione del 11 Febbraio 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL F.C. SPILAMBERTO 96 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SPILAMBERTO 96/VISPORT DEL 15.11.1998 [Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna - Com. Uff. n. 21 del 30.12.1998) Il F.C. Spilamberto proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia-Romagna in ordine alla regolarità della gara Spilamberto/Visport, disputata per il Campionato di 1° Categoria il 15.11.1998 e terminata con il risultato di 3-3. Deduceva la reclamante che alla gara aveva preso parte, in qualità di assistente di parte per l'A.S. Visport, il Sig. Giusti Erminio non in regola con le norme federali in quanto non era dirigente della società che lo aveva utilizzato. La reclamante chiedeva, quindi, che venisse irrogata alla società avversaria la punizione sportiva della perdita della gara in questione con il punteggio di 0-2. La Commissione Disciplinare accertato che il Sig. Giusti risultava, quale dirigente, nella domanda di iscrizione della A.S. Visport ai campionati provinciali per la stagione 1998/1999, respingeva il reclamo (Com. Uff. n. 21 del 30 dicembre 1998). Propone appello in questa sede il F.C. Spilamberto deducendo l'erroneità della decisione impugnata, in quanto il Giusti, indicato quale dirigente della società per i campionati giovanili, organizzati dal Comitato Provinciale, non poteva operare da assistente in una gara che, invece, è organizzata dal Comitato Regionale. L'appello è evidentemente infondato. In base all'art. 63 secondo comma, delle Norme Organizzative Interne, sono abilitati a prestare assistenza al Direttore di gara come guardalinee, quando non sia prevista la designazione di guardalinee ufficiali, "un dirigente che sia regolarmente in carica". Tale è il Sig. Giusti, che, oltretutto, contrariamente a quanto si assume dall'appellante, è indicato come tale anche nella domanda di iscrizione della 1° squadra della società di appartenenza, appunto, al Campionato di 1° Categoria, come emerge da copia agli atti della domanda di iscrizione a detto campionato. L'appello, in conclusione, va respinto. Di conseguenza, la tassa di reclamo va incamerata. Per i suesposti motivi, la C.A.F respinge l'appello come in epigrafe proposto dal F.C. Spilamberto di Spilamberto (Modena) e dispone l'incameramento della relativa tassa.
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