F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 18/C Riunione del 11 Febbraio 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL RIVER CLUB AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BESURICA/RIVER CLUB DEL 22.11.1998 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna – Com. Uff. n. 21 del 30.12.1998)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 18/C Riunione del 11 Febbraio 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL RIVER CLUB AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BESURICA/RIVER CLUB DEL 22.11.1998 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna - Com. Uff. n. 21 del 30.12.1998) La Società River Club ha proposto appello a questa C.A.F. avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia-Romagna, di cui al Com. Uff. n. 21 del 30 dicembre 1998, con la quale, in accoglimento del reclamo dall'U.S. Besurica e in riforma di quella del Giudice Sportivo (Com. Uff. n. 18 del 3 dicembre 1998), veniva disposta la ripetizione della gara Besurica/River Club del 22.11. 1998. Va respinto il ricorso presentato dalla società River Club, secondo cui il risultato conseguito sul campo, ed omologato dal Giudice Sportivo, non avrebbe dovuto essere modificato, nonostante le esplicite irregolarità in fase di sostituzione di un calciatore nel corso della gara. Era infatti avvenuto che la 35° del secondo tempo, il Direttore di gara non avesse consentito la quinta sostituzione di un calciatore, chiesta dell'U.S. Besurica nell'erronea convinzione che non avesse il diritto a farlo. Sul punto il Direttore di gara, nel supplemento di rapporto prima e con dichiarazione resa davanti la Commissione Disciplinare il 22.11.1998 poi, ha riconosciuto l'errore, assumendo però che Ia sua decisione era stata subito riveduta, allorché gli era stato. segnalato sul campo l'errore in cui era incorso. Lo stesso direttore di gara ha riferito che il tempo intercorso fra il diniego alla sostituzione e l'autorizzazione a farla, era stato minimo. Sul punto, ovviamente, si è discusso, onde stabilire se l'errata decisione dell'arbitro, poi rientrata, avesse avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara. Contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice Sportivo, questo Organo giudicante rileva che le osservazioni della Commissione Disciplinare sono da condividere. Ed infatti, vi è un dato che emerge proprio dalle dichiarazioni del Direttore di gara e cioè la mancata "disponibilità" del calciatore in sostituzione, in quanto era già rientrato negli spogliatoi. Dato questo che confligge, in maniera evidente, con l'indicazione fatta dal Direttore di gara, secondo cui egli sarebbe rientrato dalla sua decisione iniziale, a distanza di uno o due minuti. Giustamente ha rilevato la Commissione Disciplinare che I'U.S. Besurica, fu così privata "del diritto di avvalersi delle prestazioni di un calciatore che riteneva, in quella circostanza, più idoneo rispetto a quello che avrebbe voluto sostituire", con ovvia influenza sul regolare svolgimento della gara. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dalla Società River Club di Rivergaro (Piacenza) e dispone l'incameramento della relativa tassa.
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