F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 18/C Riunione del 11 Febbraio 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA POL. BOLSENA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BOLSENA/ISCHIA DI CASTRO DELL’8.11.1998 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 45 del 24.12.1998)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 18/C Riunione del 11 Febbraio 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA POL. BOLSENA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BOLSENA/ISCHIA DI CASTRO DELL'8.11.1998 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 45 del 24.12.1998) All'esito della gara Bolsena/Ischia di Castro, disputata l'8.11.1998 nell'ambito del Campionato di 1a Categoria Girone A del Comitato Regionale Lazio, terminata con il punteggio di 2 a 2, la Pol. Ischia di Castro proponeva rituale reclamo, adducendo che nell'occasione, risultava in posizione irregolare il dirigente Socciarello Roberto, in funzione di assistente di parte. La Commissione Disciplinare presso il Comitato medesimo, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 45 del 24 dicembre 1998, accoglieva il reclamo, infliggendo alla Pol. Bolsena la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 2. Ricorre ora a questa Commissione d'Appello Federale la Pol. Bolsena. L'impugnazione in esame è inammissibile. Non sono stati, infatti, osservati i termini perentori indicati nell'att. 27 n. 2 lett. a) C.G.S., per il quale i reclami avverso le decisioni degli organi disciplinari devono essere inviati a questa C.A.F. entro il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale con il quale viene resa nota la decisione che si impugna. Nel caso in esame la decisione impugnata è inserita nel Com. Uff. n. 45 del 24.12.1998, mentre l'appello è stato inoltrato il 5.1.1998. Né risulta inviata copia del reclamo alla controparte, così come prescritto dall'art. 23 n. 5 C.G.S.. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S., per tardività, e 23 n. 5 C.G.S., per omesso invio di copia dei motivi alla controparte, l'appello come sopra proposto dalla Pol. Bolsena di Bolsena (Viterbo) ed ordina l'incameramento della relativa tassa.
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