F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 18/C Riunione del 11 Febbraio 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.S. ATLETICO TRIVENTO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ATLETICO TRIVENTO/BOJANO DELL’8.10.1998 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Molise – Com. Uff. n. 32 del 17.12.1998)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 18/C Riunione del 11 Febbraio 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'A.S. ATLETICO TRIVENTO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ATLETICO TRIVENTO/BOJANO DELL'8.10.1998 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Molise - Com. Uff. n. 32 del 17.12.1998) L'A.S. Atletico Trivento ha adito questa Commissione d'Appello Federale al fine di ottenere l'annullamento della decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Molise, che ha respinto, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 32 in data 17 dicembre 1998, il suo reclamo avverso la regolarità della gara Atletico Trivento/Bojano dell'8.11.1998 valevole per il Campionato di Eccellenza. La reclamante rinnova il motivo esposto in primo grado, ritenendo che i calciatori Augusto De Bartolo, Dario Bellomo ed Angelo Ferro non avessero titolo a partecipare alla suddetta gara per nullità del loro tesseramento, in quanto avvenuto a seguito di iscrizione in lista di svincolo sottoscritta "dall'ex Presidente della società" Turris S. Croce e non dal Presidente della corrente stagione sportiva, Sig. Venturini. L'appello è infondato e va respinto. Si osserva che la Commissione Disciplinare ha correttamente ritenuto che i suddetti calciatori alla data della gara in contestazione erano regolarmente tesserati con la società Atletico Trivento. Invero, la lista di svincolo contenente i nominativi dei suddetti calciatori è stata sottoscritta dall'allora Presidente della Turris S. Croce il 14.7.1998, cioè nello stesso giorno in cui ebbe a rassegnare le dimissioni ed in cui vi è stato il rinnovo del Consiglio Direttivo di tale società. La comunicazione di detto rinnovo è pervenuta al Comitato Regionale Molise in data 21 luglio 1998, all'atto della presentazione dell'iscrizione al Campionato di competenza. Orbene I'art. 3 comma 3 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, che ha recepito la norma di cui all'art. 37 N.O.I.F, dispone che ogni variazione del tesseramento dei dirigenti e collaboratori deve essere trasmessa entro venti giorni alle Divisioni ed ai Comitati competenti e la sua efficacia decorre dalla data della ricezione della comunicazione. Pertanto, l'allora Presidente della società di appartenenza dei calciatori alla data di sottoscrizione della lista di svincolo era ancora abilitato a continuare le funzioni poiché la sua sostituzione "agli effetti federali" decorreva dal 21 luglio 1998. I suddetti tre calciatori sono stati poi tesserati dell'U.S. Bojano a decorrere al 24 luglio 1998, per cui avevano pieno titolo a prendere parte alla gara in questione. II reclamo va, pertanto, respinto e la tassa versata va incamerata. Per i suesposti motivi la C.A.F respinge l'appello come sopra proposto dall'A.S. Atletico Trivento di Trivento (Campobasso) ed ordina l'incameramento della tassa versata.
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